L.R. Lombardia 5/2018
Razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Abrogazione di disposizioni di legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia 25 gennaio 2018, n. 5 effettua una manutenzione dell’ordinamento mediante abrogazione di un ampio elenco di leggi e di singole disposizioni, soprattutto in materia di bilancio e di modifiche normative ormai superate. Salva però gli effetti già prodotti e le variazioni testuali non superate da successive norme. Aggiorna inoltre l’elenco delle leggi abrogate nel testo unico sulle circoscrizioni comunali e provinciali.
Razionalizzazione e abrogazione di numerose leggi regionali lombarde
Razionalizzazione e abrogazione di disposizioni regionali lombarde
La legge regionale Lombardia 25 gennaio 2018, n. 5 ha finalità di manutenzione tecnica dell’ordinamento regionale. Interviene soprattutto con abrogazioni di leggi e di singole disposizioni ormai superate, limitando la sua efficacia al territorio della Regione Lombardia.
Finalità e portata generale
Il provvedimento non introduce una nuova disciplina di settore, ma mira a riordinare il quadro normativo regionale tramite abrogazioni espresse. La legge precisa sin dall’inizio che restano salvi gli effetti delle disposizioni abrogate secondo quanto previsto dalla clausola di salvaguardia finale.
Abrogazioni in materia di bilancio e finanza regionale
Una parte molto ampia dell’intervento riguarda atti di bilancio, assestamento, variazione, rendiconto e leggi finanziarie riferiti a esercizi ormai conclusi. Sono abrogate numerose leggi regionali lombarde degli anni 1978-2005, tutte legate a singoli esercizi finanziari o a manovre di bilancio ormai esaurite.
In sostanza, vengono espunti dall’ordinamento gli atti finanziari relativi a:
- bilanci pluriennali e di previsione di esercizi passati;
- assestamenti e variazioni di bilancio;
- rendiconti generali;
- leggi finanziarie e collegati di anni precedenti;
- provvedimenti settoriali con effetti finanziari circoscritti a esercizi chiusi.
Abrogazioni di norme modificative e di settore
La legge abroga anche numerose disposizioni che avevano modificato altre leggi regionali in settori diversi, tra cui:
- programmazione e contabilità regionale;
- ambiente, rifiuti, risorse idriche e servizi di interesse economico generale;
- agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale;
- sanità e organizzazione sociosanitaria;
- commercio, fiere e vendite su aree pubbliche;
- territorio ed edilizia;
- fauna e attività venatoria;
- trasporti;
- organizzazione istituzionale e riduzione dei costi della politica;
- nomine e designazioni;
- misure di semplificazione e collegati ordinamentali;
- attuazione della normativa europea.
Per tali disposizioni la legge opera come abrogazione di testi che avevano già esaurito la loro funzione di modifica o che risultavano superati da interventi successivi.
Leggi già oggetto di abrogazione condizionata
Sono abrogate anche alcune leggi che in precedenza risultavano già sottoposte ad abrogazione condizionata, tra cui norme su:
- edilizia scolastica;
- CESTEC;
- interventi per opere di edilizia scolastica;
- attività a rischio di incidenti rilevanti;
- indennità di presenza a commissari straordinari regionali delle IPAB;
- sostegno alle scuole materne autonome.
Leggi riferite a situazioni ormai esaurite
Un ulteriore gruppo di norme viene abrogato perché riferito a fattispecie ormai realizzate o a un contesto non più attuale. Si tratta, tra l’altro, di disposizioni su:
- tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche regionale;
- comprensori di bonifica montana;
- deleghe ad enti o consorzi per specifici interventi ambientali;
- piani di finanziamento e programmi straordinari in sanità, agricoltura, industria, metanizzazione e risanamento ambientale;
- controllo degli atti degli enti locali, ormai superato;
- altri interventi puntuali a oggetto esaurito.
Aggiornamento del testo unico sulle circoscrizioni comunali e provinciali
La legge modifica la l.r. 15 dicembre 2006, n. 29, aggiungendo all’allegato delle leggi abrogate ulteriori provvedimenti di variazione territoriale comunale già esauriti. Tra questi figurano mutamenti di circoscrizioni, distacchi, aggregazioni e incorporazioni di comuni in diverse province lombarde.
Salvaguardia degli effetti
La clausola finale è ampia e rilevante per l’operatore. Restano salvi tutti gli effetti già prodotti dalle leggi abrogate, compresi:
- autorizzazioni;
- variazioni di bilancio;
- rifinanziamenti;
- effetti giuridici, economici e finanziari comunque già maturati;
- variazioni testuali apportate ad altre leggi, se non successivamente superate.
Per le leggi di variazione territoriale di cui all’articolo 3 si applica anche quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della l.r. 29/2006.
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