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Ordinanza

Ordinanza n. 2007/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto a carico del ricorrente le spese del primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha chiesto la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado, contestando sia il rigetto della domanda cautelare sia la statuizione sulle spese. Il Consiglio di Stato rileva che la controversia rientra in un contenzioso seriale nel quale, con precedenti ordinanze, la Sezione ha adottato orientamenti cautelari diversi: in alcuni casi ha respinto l'appello, mentre in altri lo ha accolto ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti e disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare quanto alla domanda di sospensione, ritenendo non necessaria l'adozione di un analogo provvedimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto procedere alla sollecita fissazione dell'udienza di merito, nella quale esaminare funditus le questioni dedotte e definire la controversia. Ha invece accolto l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio cautelare di primo grado, in considerazione della novità della questione, riformando tale capo e compensando le spese di entrambi i gradi cautelari.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di accogliere l'appello ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospendere gli atti; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto non necessario adottare tale misura, prevedendo che la fissazione del merito sarebbe comunque avvenuta sollecitamente.

Massime di principio

  • In un contenzioso seriale, quando il giudice di primo grado è già tenuto a fissare sollecitamente l'udienza di merito, può non essere necessario adottare, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., una specifica misura cautelare di sollecita definizione, purché la decisione definitiva sia prevedibilmente prossima.
  • La domanda cautelare può essere accolta parzialmente limitatamente al capo sulle spese, anche quando l'appello è respinto quanto alla sospensione degli atti; la novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del doppio grado cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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