Ordinanza n. 2007/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto a carico del ricorrente le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha chiesto la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado, contestando sia il rigetto della domanda cautelare sia la statuizione sulle spese. Il Consiglio di Stato rileva che la controversia rientra in un contenzioso seriale nel quale, con precedenti ordinanze, la Sezione ha adottato orientamenti cautelari diversi: in alcuni casi ha respinto l'appello, mentre in altri lo ha accolto ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti e disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare quanto alla domanda di sospensione, ritenendo non necessaria l'adozione di un analogo provvedimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto procedere alla sollecita fissazione dell'udienza di merito, nella quale esaminare funditus le questioni dedotte e definire la controversia. Ha invece accolto l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio cautelare di primo grado, in considerazione della novità della questione, riformando tale capo e compensando le spese di entrambi i gradi cautelari.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
Consente, in sede cautelare, di accogliere l'appello ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospendere gli atti; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto non necessario adottare tale misura, prevedendo che la fissazione del merito sarebbe comunque avvenuta sollecitamente.
Massime di principio
- In un contenzioso seriale, quando il giudice di primo grado è già tenuto a fissare sollecitamente l'udienza di merito, può non essere necessario adottare, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., una specifica misura cautelare di sollecita definizione, purché la decisione definitiva sia prevedibilmente prossima.
- La domanda cautelare può essere accolta parzialmente limitatamente al capo sulle spese, anche quando l'appello è respinto quanto alla sospensione degli atti; la novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del doppio grado cautelare.
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