Sentenza n. 368/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Campobasso, prot. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-., notificato in data -OMISSIS- con il quale il Questore di Campobasso ha disposto il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di -OMISSIS- per il periodo di anni due.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio di un Comune per due anni, salvo preventiva autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo, con il primo motivo, la violazione dei presupposti normativi della misura e l’eccesso di potere per carenza dei requisiti di pericolosità sociale. In particolare, ha sostenuto che la riconducibilità alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011 richiederebbe la reiterazione di condotte lesive della sicurezza o della tranquillità pubblica e che un singolo episodio non sarebbe sufficiente. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 27, comma 2, Cost., dell’art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli artt. 2, 5 e 6 CEDU e dell’art. 2 del IV Protocollo CEDU. Con il secondo motivo ha censurato la violazione della legge n. 241/1990, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa partecipazione procedimentale e la mancata notificazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione, non di repressione, e che la valutazione della pericolosità sociale è connotata da discrezionalità amministrativa. Essa deve fondarsi su comportamenti ed episodi concreti, attuali e desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, dai quali emerga un’apprezzabile probabilità di future condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; non sono necessarie prove compiute della commissione di reati. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato all’inadeguatezza dell’istruttoria, all’incongruenza o all’abnorme illogicità della motivazione e al travisamento dei fatti. Nel caso concreto, l’arresto in flagranza per un grave fatto delittuoso commesso nel Comune interessato, la successiva applicazione di una misura cautelare coercitiva, i precedenti penali e di polizia, nonché l’assenza di stabile dimora, attività lavorativa e interessi leciti nel territorio interdetto, sono stati ritenuti elementi sufficienti e autonomamente valorizzabili per fondare la prognosi di pericolosità. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto non assoluto, poiché consentiva il ritorno previa autorizzazione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura cautelare caratterizzata da intrinseca urgenza e diretta a prevenire un pericolo attuale per la sicurezza pubblica. Nel caso concreto il provvedimento aveva comunque indicato, seppure sinteticamente, le ragioni dell’urgenza. È stata altresì esclusa l’applicabilità dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il procedimento non era stato instaurato a istanza di parte. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto ... che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La disposizione individua una categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione sulla base di elementi di fatto e di una prognosi di pericolosità riferita alla possibile commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni
Il Questore può adottare il foglio di via obbligatorio quando ricorrano la pericolosità per la sicurezza pubblica e la presenza dell’interessato in un Comune diverso da quello di residenza o dimora abituale; la misura può prevedere il ritorno previa autorizzazione e deve essere motivata.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto presuppone un procedimento instaurato a istanza di parte; non si applica al procedimento d’ufficio diretto all’adozione del foglio di via obbligatorio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti sono state sentite, rinunciando al termine previsto.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione e non di repressione: può essere adottato sulla base di comportamenti ed episodi concreti e attuali dai quali emerga un’apprezzabile probabilità di future condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose, senza necessità di una prova compiuta della commissione di reati.
- La valutazione della pericolosità posta a fondamento del foglio di via obbligatorio è ampiamente discrezionale; il giudice amministrativo può sindacarla solo in presenza di istruttoria inadeguata, travisamento dei fatti, incongruenza della motivazione o abnorme illogicità delle conclusioni.
- Ai fini dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, l’assenza di stabile dimora, attività lavorativa e interessi leciti nel Comune interessato può costituire un elemento autonomamente valorizzabile nella valutazione della pericolosità e nella legittimità del divieto di ritorno.
- La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione del foglio di via obbligatorio, poiché la misura ha natura cautelare e preventiva ed è caratterizzata da intrinseca urgenza; è sufficiente che il provvedimento dia conto delle ragioni concrete dell’urgenza.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti d’ufficio diretti all’adozione del foglio di via obbligatorio, non essendo tali procedimenti instaurati a istanza di parte.
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