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Ordinanza

Ordinanza n. 271/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1440/2026, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell’ordinanza di demolizione Comune di Lipari 22 luglio 2022 n. 44; - della nota del 30 novembre 2022 prot. n. 19149 e della nota del 14 dicembre 2022 prot. n. 20509; - della nota del 16 marzo 2023 prot. n. 8779;

Giustizia amministrativa202600617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. I, che aveva confermato l’ordine di demolizione di un manufatto, annullandolo soltanto nella parte relativa alla decadenza della licenza edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento dell’ordinanza di demolizione comunale, nonché delle successive note comunali. In sede cautelare ha contestato, in particolare, la qualificazione giuridica delle difformità edilizie accertate e la loro idoneità a giustificare la demolizione dell’intero manufatto. Ha inoltre dedotto l’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale, valorizzando la presenza di un titolo edilizio risalente, di atti del Genio Civile, di più serie di elaborati progettuali e di questioni tecniche tali da avere richiesto una verificazione nel giudizio di primo grado. La controversia riguardava anche la proporzionalità della misura demolitoria. L’appellante ha infine rappresentato l’adozione, nelle more, di un’ordinanza comunale di acquisizione gratuita e di un’ordinanza sanzionatoria, estranee all’oggetto del giudizio ma indicative dell’attualità del pregiudizio.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata. Ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva escluso la decadenza della licenza edilizia, ma aveva mantenuto l’ordine di demolizione fondato sulle difformità dell’immobile. Secondo il Collegio, l’esclusione della decadenza del titolo impone un ulteriore approfondimento sulla qualificazione normativa delle difformità e sulla loro concreta idoneità a giustificare la demolizione dell’intero manufatto. Il principio della valutazione complessiva dell’intervento impedisce la frammentazione artificiosa delle opere, ma non esonera dall’individuazione della categoria normativa dell’abuso e del relativo regime sanzionatorio. È stata ritenuta non manifestamente infondata anche la censura relativa all’omesso contraddittorio procedimentale, considerata la complessità della fattispecie e delle questioni tecniche. Tali profili sono stati rimessi alla fase di merito, senza anticipare la decisione definitiva. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha valorizzato l’irreversibile o difficilmente reversibile alterazione del bene derivante dalla demolizione e l’assenza, allo stato, di un pericolo attuale che imponesse l’immediata rimozione del manufatto. Nel bilanciamento degli interessi è stata quindi accordata prevalenza alla conservazione della res adhuc integra. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Non espressamente citato nel testo; il riferimento all’ordine di demolizione e all’acquisizione gratuita riguarda il regime sanzionatorio edilizio, ma la norma non è indicata testualmente.

Massime di principio

  • Quando, esclusa la decadenza del titolo edilizio, residuino difformità contestate, il giudice deve verificare la loro corretta qualificazione giuridica e il regime sanzionatorio applicabile, senza ritenere automaticamente giustificata la demolizione dell’intero manufatto.
  • Il principio di valutazione complessiva dell’intervento edilizio impedisce una frammentazione artificiosa delle opere, ma non elimina l’obbligo di individuare la categoria normativa concreta della difformità e di correlare ad essa la sanzione prevista dall’ordinamento.
  • La complessità tecnica della fattispecie, la risalenza del titolo edilizio, la presenza di atti tecnici e progettuali plurimi e la necessità di una verificazione giudiziale possono rendere non manifestamente infondata la censura relativa all’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale.
  • In sede cautelare, l’esecuzione di un ordine di demolizione può essere sospesa quando produca un’alterazione del bene difficilmente reversibile e non risulti accertata un’esigenza di pericolo attuale tale da imporre l’immediata demolizione, così da preservare la res adhuc integra fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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