Sentenza del 12/04/2017 n. 1110 - Comm. Trib. Prov. Bari
Accertamento - Imposte dirette ed Iva - Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligatorietà generalizzata - Non sussiste - Indicazione della lesione concretamente determinata dall'omesso contraddittorio - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'assenza di un contraddittorio preventivo rendesse nullo l'accertamento. La censura riguardava l'asserita obbligatorietà generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'atto impositivo, anche con riferimento alle imposte dirette e all'IVA.
La decisione
La contestazione non è stata accolta in termini generali. È stato affermato che, per le imposte dirette, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, poiché esso costituisce uno strumento istruttorio e deflattivo, non un presupposto indefettibile di validità dell'accertamento. Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'obbligo può derivare dal diritto dell'Unione europea, ma la nullità dell'atto non consegue automaticamente all'omissione: il contribuente deve indicare e dimostrare quali specifiche difese, informazioni o elementi avrebbe concretamente potuto sottoporre all'Amministrazione e in che modo tali elementi avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale di derivazione comunitaria
Il predetto obbligo di derivazione comunitaria è applicabile solo ai tributi armonizzati.
L'obbligo di contraddittorio preventivo opera, in base ai principi unionali, per i tributi armonizzati, tra cui l'IVA, ma la sua violazione non determina automaticamente la nullità dell'atto.
Disciplina degli accertamenti in materia di imposte dirette e IVA
Non sussiste l'obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo.
In assenza di una specifica previsione normativa o di un obbligo derivante dal diritto dell'Unione europea, l'Amministrazione non è tenuta in ogni caso a instaurare un contraddittorio prima dell'emissione dell'accertamento.
Massime di principio
- L'omessa instaurazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre verificare la natura del tributo e la presenza di una specifica base normativa o unionale dell'obbligo.
- Per l'IVA, il contribuente deve dimostrare concretamente quali elementi avrebbe fatto valere nel contraddittorio e la loro potenziale incidenza sull'accertamento; non è sufficiente lamentare in modo astratto l'omissione.
- Per le imposte dirette, il contraddittorio preventivo non è generalmente un requisito di validità dell'atto, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Chi eccepisce la violazione del contraddittorio deve allegare una lesione difensiva effettiva e non meramente formale.
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