L.R. Toscana 20/2021
Disposizioni concernenti l’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 16 giugno 2021, n. 20 aggiorna la disciplina dell’Osservatorio regionale della legalità: amplia i compiti di analisi, prevenzione e promozione della legalità, rivede la composizione e il quorum del comitato di indirizzo e introduce una conferenza annuale pubblica con presentazione di un rapporto sulle attività. È una modifica strutturale della l.r. 42/2015, ancora attuale.
Modifiche all’Osservatorio regionale della legalità
Modifiche all’Osservatorio regionale della legalità
La legge regionale Toscana n. 20 del 2021 interviene sulla disciplina dell’Osservatorio regionale della legalità già prevista dalla l.r. 42/2015, rafforzandone funzioni, composizione e momenti di rendicontazione pubblica. L’obiettivo è potenziare il monitoraggio dei fenomeni criminali e la collaborazione istituzionale e sociale sul territorio regionale.
Nuovi compiti dell’Osservatorio
L’Osservatorio viene incaricato di svolgere ulteriori attività di analisi, coordinamento e promozione della legalità. In particolare, deve:
- raccogliere informazioni utili a verificare l’evoluzione della presenza e delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;
- promuovere la condivisione delle proprie finalità e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati interessati, con attenzione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici e al Centro di documentazione cultura della legalità democratica;
- analizzare le principali cause delle infiltrazioni malavitose nel lavoro irregolare, nella corruzione, nell’usura, nell’estorsione e nel riciclaggio presenti nel territorio regionale;
- elaborare linee guida e buone pratiche per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, da condividere con Regioni ed enti locali;
- raccogliere dati e informazioni per valutare la trasparenza del processo degli appalti, dalla fase iniziale alla conclusione dei lavori;
- organizzare seminari tematici e iniziative culturali con associazioni ambientaliste, di volontariato e di promozione sociale impegnate nell’educazione alla legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa;
- promuovere iniziative rivolte a studenti e docenti di ogni ordine e grado per favorire educazione alla legalità e sviluppo dei valori costituzionali e civici.
Composizione del comitato di indirizzo
La legge ridefinisce in modo ampio la composizione del comitato di indirizzo, indicando le categorie di componenti e le relative modalità di designazione. Il presidente deve essere individuato tra soggetti con comprovata esperienza nel campo sociale o nella prevenzione del crimine, nella promozione della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata e di stampo mafioso.
Ne fanno parte anche:
- il Presidente del Consiglio regionale;
- tre consiglieri regionali, di cui uno espressione delle minoranze;
- un rappresentante della Giunta regionale;
- quattro rappresentanti degli enti locali, di cui tre designati da ANCI Toscana e uno da UPI Toscana;
- cinque esperti in tematiche della legalità richiesti alle principali associazioni antimafia toscane;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- due rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;
- un rappresentante della Commissione regionale ABI Toscana;
- un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l’ente di appartenenza;
- un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa;
- un rappresentante, previo accordo, per ciascun corpo delle forze dell’ordine italiane.
Funzionamento e quorum
Viene modificato anche il requisito per la validità delle deliberazioni del comitato di indirizzo. Il quorum non è più riferito a un numero minimo fisso di componenti, ma richiede la presenza di almeno tutti i membri indicati come presidente, Presidente del Consiglio regionale, tre consiglieri, rappresentante della Giunta e rappresentanti degli enti locali. La disciplina risulta così più aderente alla nuova composizione dell’organo.
Conferenza annuale e rapporto pubblico
La legge introduce una conferenza annuale dell’Osservatorio, organizzata d’intesa con il Consiglio regionale come momento pubblico di confronto e dibattito sulle attività svolte. Durante tale conferenza l’Osservatorio presenta un rapporto sull’attività svolta. La partecipazione è aperta al pubblico, a rafforzare trasparenza e divulgazione delle azioni realizzate.
Ambito territoriale e attualità della disciplina
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e si innesta sulla l.r. 42/2015, di cui modifica alcuni profili organizzativi e funzionali. Si tratta di una normativa ancora attuale e utile, non legata a un singolo esercizio finanziario o a un evento ormai esaurito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 15 giu 2021L.R. Toscana 19/2021
- Legge · 4 giu 2021L.R. Toscana 18/2021
- Legge · 28 giu 2021L.R. Toscana 21/2021
- Legge · 31 mag 2021L.R. Toscana 17/2021
- Legge · 13 lug 2021L.R. Toscana 23/2021
- Legge · 13 lug 2021L.R. Toscana 22/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →