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Legge

L.R. Toscana 17/2021

Disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 32/2020. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006.

Normativa regionaleL.R. Toscana 17/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Toscana, la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale: tali impianti sono esclusi dal servizio idrico integrato, possono essere concessi ai gestori attuali e possono essere usati in quota minoritaria anche per reflui urbani tramite convenzioni e corrispettivi AIT secondo ARERA. Abroga una norma del 2020 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale

Depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale

La legge regionale interviene sulla disciplina toscana degli impianti di depurazione destinati prevalentemente ad acque reflue industriali, chiarendone il regime gestionale e i rapporti con il servizio idrico integrato. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

Esclusione dal servizio idrico integrato

La gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale non rientra nel servizio idrico integrato, anche quando gli impianti siano di proprietà pubblica totale o parziale. Ne deriva che tali impianti seguono una disciplina distinta rispetto alle infrastrutture ordinarie del servizio idrico.

Utilizzo e concessione degli impianti pubblici

Se gli impianti sono di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori mediante apposita convenzione con i comuni proprietari. La norma consente inoltre che tali impianti siano impiegati anche per la depurazione di acque reflue urbane, ma solo per una quota minoritaria e nel rispetto delle condizioni poste dalla disciplina regionale.

Convenzioni per la depurazione di reflui urbani e corrispettivo

I gestori del servizio idrico integrato possono stipulare convenzioni con i gestori di questi impianti per la depurazione delle acque reflue urbane. Il servizio è reso dietro pagamento di un corrispettivo determinato dall’Autorità idrica toscana (AIT), calcolato per singolo impianto secondo i criteri previsti dalle deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Individuazione degli impianti e poteri autorizzatori

L’AIT è chiamata a individuare gli impianti che rientrano nella disciplina speciale. Inoltre, il dirigente della struttura regionale competente può autorizzare, in presenza di particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, lo smaltimento nell’impianto di rifiuti liquidi compatibili con il processo depurativo, purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

Abrogazione di una precedente disciplina

La legge abroga l’articolo 12 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 32, che conteneva precedenti disposizioni in materia di scarichi e restituzione delle acque. La nuova disciplina sostituisce quindi il precedente assetto normativo richiamato.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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