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Legge

L.R. Toscana 19/2021

Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004.

Normativa regionaleL.R. Toscana 19/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina i rimborsi della Regione Toscana ai comuni per le spese del procedimento elettorale relative alle elezioni regionali 2020, coordinandoli con i rimborsi statali e prevedendo anche rimborsi per spese specifiche aggiuntive. Stabilisce termini per rendicontazione, verifica e liquidazione, autorizza una spesa massima di 5,8 milioni di euro e si applica alle consultazioni del 2020.

Rimborsi elettorali per le elezioni regionali 2020 in Toscana e modifica della disciplina sui rimborsi ai comuni

Rimborsi elettorali per le elezioni regionali 2020 in Toscana

La legge interviene sulla disciplina dei rimborsi delle spese elettorali in occasione delle elezioni regionali toscane, con regole speciali riferite alle consultazioni svolte nel 2020. L’intervento modifica la legge regionale n. 74/2004 e detta una disciplina transitoria per definire i rimborsi dovuti ai comuni.

Disciplina generale dei rimborsi ai comuni

Per le spese di procedimento elettorale anticipate dai comuni, la Regione rimborsa quanto dovuto sulla base di un rendiconto documentato presentato entro sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni. La Giunta regionale verifica l’ammissibilità delle spese entro tre mesi dalla scadenza del termine per il rendiconto e adotta i conseguenti atti di impegno e liquidazione.

Quando il rimborso regionale è connesso, per effetto dello svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, a un analogo procedimento statale, la Giunta può rideterminare il termine per la verifica fino a un massimo di nove mesi.

Spese del personale statale e compensi degli organi elettorali

Le spese per funzioni, servizi e attività svolti dal personale delle amministrazioni dello Stato, in base alle intese previste dalla normativa elettorale regionale, sono sostenute secondo la documentazione indicata nelle intese stesse. I relativi atti di impegno e liquidazione sono adottati entro il medesimo termine previsto per i rimborsi ai comuni.

Entro gli stessi termini si provvede anche ai compensi dei componenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale, secondo la legislazione statale e sulla base dei dati comunicati dagli uffici competenti.

Regime transitorio per le elezioni regionali del 2020

Per le elezioni regionali svolte nel 2020, la legge detta criteri specifici per definire i rimborsi ai comuni, fermo restando il quadro generale della legge regionale n. 74/2004 come modificata.

La Regione rimborsa innanzitutto la propria quota di competenza per le spese sostenute dai comuni per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni statali. Tale quota corrisponde a quella rimborsata dallo Stato, come risultante dai provvedimenti delle prefetture-UTG competenti sulla base dei rendiconti comunali.

Sono inoltre rimborsabili, se rendicontate separatamente secondo le modalità indicate dalla Regione:

  • le indennità forfetarie corrisposte ai cittadini toscani residenti all’estero per la partecipazione alla consultazione elettorale regionale;
  • le spese postali per l’invio delle cartoline elettorali all’AIRE;
  • le spese per stampati non forniti dalla Regione;
  • altre spese rientranti tra quelle ammesse al rimborso statale e riferibili alle sole elezioni regionali, purché non già rimborsate o dichiarate inammissibili nei provvedimenti statali.

Rimborso integrativo e criteri di priorità

Dopo i rimborsi sopra indicati, la Giunta regionale può deliberare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un’integrazione dei rimborsi in favore dei comuni che abbiano sostenuto spese ammissibili dalle prefetture-UTG ma eccedenti il rimborso complessivo ottenuto dallo Stato e dalla Regione.

Il rimborso integrativo:

  • non può superare le spese considerate ammissibili dalle prefetture-UTG;
  • non può comunque eccedere il 25% della somma complessivamente rimborsata dallo Stato e dalla Regione, al netto dei compensi ai componenti degli uffici elettorali di sezione;
  • può essere riconosciuto ulteriormente per altre spese ammissibili, con priorità ai comuni di minori dimensioni demografiche.

La Giunta può inoltre considerare nel rimborso integrativo anche spese riconducibili agli adempimenti comuni, se erroneamente indicate dagli enti locali tra quelle del diverso gruppo di spese previsto per altre tipologie di rimborso.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della disciplina sui rimborsi è autorizzata una spesa complessiva massima di 5.800.000 euro. La copertura è assicurata con risorse già disponibili nel bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, per 5.700.000 euro sulla missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per 100.000 euro sulla missione “Relazioni internazionali”.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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