L.R. Toscana 23/2021
Ulteriori disposizioni per fronteggiare le gravi conseguenze economiche del crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra. Modiche alla l.r. 59/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana amplia la l.r. 59/2020 prevedendo un ulteriore ristoro straordinario, per il solo anno 2020, alle imprese con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 30% rispetto al 2019 a causa delle restrizioni agli spostamenti tra regioni e comuni legate al COVID-19. Contributo massimo: 5.000 euro, cumulabile con altri ristori fino alle perdite subite, nel limite del de minimis.
Intervento straordinario per imprese penalizzate dal crollo del Viadotto di Albiano e dalle restrizioni COVID-19
Intervento straordinario per imprese del territorio colpito dal crollo del Viadotto di Albiano
La legge regionale Toscana 13 luglio 2021, n. 23 integra la l.r. 59/2020 introducendo un ulteriore sostegno economico straordinario per le imprese penalizzate dagli effetti indiretti del crollo del Viadotto di Albiano e, in particolare, dalle restrizioni agli spostamenti tra regioni e tra comuni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ambito di applicazione e presupposti
L’intervento è rivolto alle imprese che:
- abbiano esercitato regolarmente la propria attività nel corso del 2020;
- abbiano subito, nel 2020, un calo di fatturato rispetto al 2019;
- abbiano registrato tale calo a causa delle restrizioni agli spostamenti tra regioni e tra comuni disposte per l’emergenza COVID-19;
- operino in un territorio di confine regionale particolarmente colpito dal drastico calo dei rapporti economici con operatori provenienti dalla limitrofa Regione Liguria.
La misura riguarda quindi esclusivamente le perdite economiche riferite all’annualità 2020 e non introduce una disciplina generale o permanente.
Entità del sostegno
Il beneficio consiste in un intervento finanziario straordinario riconosciuto a fronte di una diminuzione di fatturato e corrispettivi tra gli esercizi 2020 e 2019 pari almeno al 30 per cento.
Il ristoro è stabilito in misura forfettaria fino a un massimo di 5.000 euro per impresa, a copertura delle perdite subite.
Cumulo con altri aiuti
Il sostegno può cumularsi:
- con l’intervento finanziario già previsto dall’articolo 1 della l.r. 59/2020;
- con eventuali altri aiuti concessi da altre amministrazioni pubbliche a titolo di ristoro per il calo di fatturato e corrispettivi.
Il cumulo è comunque ammesso solo fino a concorrenza delle perdite effettivamente subite.
Riduzione proporzionale in caso di insufficienza delle risorse
Se le domande ammissibili superano la disponibilità finanziaria, l’ammontare del sostegno è ridotto in eguale proporzione per tutti i beneficiari.
Regime europeo sugli aiuti di Stato
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, in regime de minimis.
Attuazione e tempistiche
La Giunta regionale deve adottare gli atti necessari per l’attuazione della disposizione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari
La legge prevede espressamente che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione vigente.
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