Ordinanza n. 169/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 58626 del 20.10.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto; nonché per quanto occorrer possa del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell’abilitazione per una classe di concorso, nonché atto di risoluzione del rapporto di lavoro per quanto occorrer possa
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata comunicata la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, con rigetto dell’istanza riferita al percorso di abilitazione per una classe di concorso. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrer possa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e ogni atto presupposto, conseguente o connesso, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare alcuna valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. Il Collegio ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero una cognizione piena e non fossero compatibili con la sommaria delibazione propria della fase cautelare. È stata quindi fissata l’udienza pubblica del 9 settembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
accogliere la domanda di misura cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito
La domanda cautelare è stata accolta con finalità esclusivamente acceleratoria, per consentire la sollecita trattazione del merito, senza una decisione anticipata sulla fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono una cognizione piena incompatibile con la sommaria delibazione, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, riservando ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso.
- L’accoglimento cautelare ai fini della sollecita fissazione del merito non comporta un giudizio anticipato sulla legittimità dell’atto impugnato né determina, di per sé, la sospensione sostanziale dei suoi effetti, salvo quanto specificamente disposto dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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