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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24037/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta così ferma la condanna già pronunciata in primo grado e confermata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'Appello di Bari aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di un imputato alla pena di sei mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: con la prima ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con la seconda ha censurato il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva, assumendo che l'imputato non fosse gravato da precedenti numerosi e specifici. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, perché privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato modalità del fatto e precedenti dell'imputato; quanto al secondo, perché la doglianza era smentita dagli atti, dai quali risultavano plurime pregresse condanne, inclusa una del 2022 per lo stesso reato.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata; il testo non ne specifica il contenuto oltre il richiamo formale

  • art. 131-bis cod. pen.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione della tenuità dell'offesa alla luce dei criteri indicati dall'art. 133, comma primo, c.p.

  • art. 133, comma primo, cod. pen.

    parametro da utilizzare per il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • La deduzione del diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibilmente o comunque infondatamente formulata se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi da questa valorizzati, quali modalità del fatto e precedenti dell'imputato.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., la valutazione della tenuità dell'offesa deve essere svolta in concreto e con riferimento ai criteri dell'art. 133, comma primo, c.p.
  • La concessione di una pena sostitutiva può essere negata quando dagli atti risulti la presenza di precedenti numerosi e specifici dell'imputato; una censura che presupponga il contrario è manifestamente infondata se smentita documentalmente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze risultano generiche o non supportate dagli atti processuali, senza una critica effettiva e puntuale alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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