Cassazione Penale, Sentenza n. 22602/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) relativa a tre periodi d'imposta, sostenendo che i giudici non avrebbero valutato documentazione probatoria (fatture, lettere di vettura, atti di cessione del credito, relazione peritale) che proverebbero la genuinità delle cessioni intracomunitarie e l'effettività dei pagamenti; chiedeva inoltre il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di novità rispetto alle argomentazioni già valutate in appello (situazione di "doppia conforme"), rilevando che non era emersa la prova del trasferimento effettivo dei beni ai cessionari esteri e che le lettere di vettura e le cessioni del credito non erano idonee a fornire il quid pluris richiesto. Il secondo motivo (sulle attenuanti) è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti per l'ampiezza delle fatture emesse verso società risultate inesistenti e per l'ammontare dell'imposta evasa (circa 5 milioni di euro). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce le violazioni in materia di dichiarazione infedele; la sentenza riconduce alla fattispecie l'emissione di dichiarazioni IVA mendaci per cessioni intracomunitarie fittizie
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che, dopo la riforma, non sia sufficiente lo stato di incensuratezza e che l'assenza di elementi positivi possa legittimare il diniego
art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. l. 29/10/1993, n. 427)
Prevede il regime di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie; la Cassazione richiama che il cedente deve dimostrare il trasferimento fisico del bene fuori dal territorio nazionale per beneficiare dell'esenzione
art. 2697 cod. civ.
Principio della prova a carico di chi afferma un fatto (onus probandi): il cedente che reclama la non imponibilità deve fornire la prova dell'avvenuto trasporto e consegna
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi al travisamento della prova; la Corte sottolinea che, in caso di doppia conforme, il travisamento può essere dedotto solo se l'appello ha introdotto per la prima volta un dato poi utilizzato dalla motivazione d'appello
Sentenza Corte di Giustizia UE 27/09/2007, cause C-409/04, C-146/04 e C-184/05
C-409/04, C-146/04, C-184/05
La CGUE afferma che il cedente deve dimostrare che i beni siano stati inviati in un altro Stato membro e che tali elementi possono essere richiesti dagli Stati membri per prevenire abusi; la Corte italiana l'ha richiamata per sostenere l'onere probatorio a carico del cedente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata circa l'enunciazione dei motivi nel ricorso, usata per delimitare la sommarietà della esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- In caso di cessioni intracomunitarie l'onere di provare l'effettivo trasferimento dei beni spetta al cedente: lettere di vettura incomplete o firmate solo da vettori possono risultare insufficienti
- La semplice esistenza di fatture e di atti di cessione del credito non sostituisce la prova materiale della consegna al destinatario estero; occorre un quid pluris (es. firma del destinatario, tracciabilità inequivocabile, evidenze di presa in consegna dal cessionario)
- Quando il giudice di primo e di secondo grado concordano (doppia conforme), il ricorso per cassazione è difficilmente efficace sul piano probatorio a meno che non si dimostri che l'appello abbia introdotto per la prima volta elementi poi travisati
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma del 2008 è necessario dimostrare elementi positivi e specifici di diminuita offensività o buona condotta; l'ammontare e la sistematicità dell'evasione possono giustificare il diniego
- In procedimenti tributari-penali è fondamentale predisporre e documentare adeguate misure di due diligence commerciale verso controparti estere (verifiche sostanziali oltre alla mera validazione del VAT number)
- In sede di cassazione le doglianze di omissione o travisamento probatorio devono essere formulate con specificità e indicare esattamente quale elemento nuovo o travisato si assume decisivo e come ciò avrebbe cambiato il giudizio
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