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Ordinanza

Ordinanza n. 2150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, nonché sentenza breve del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso degli studenti per difetto di legittimazione ad agire

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli studenti avevano impugnato dinanzi al TAR Campania il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale aveva negato all’istituto scolastico da essi frequentato il riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2025/2026. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo insussistente la legittimazione degli studenti in un giudizio avente a oggetto il diniego della parità scolastica. In appello, gli studenti hanno chiesto la riforma della sentenza e, in via cautelare, la sospensione della relativa efficacia, prospettando il rischio di non poter completare l’anno scolastico e sostenere l’esame di maturità. Il Consiglio di Stato ha rinviato al merito l’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione, rilevando che la questione è stata specificamente reiterata dall’amministrazione e richiede uno scrutinio non immediato. La domanda cautelare è stata formulata in via subordinata per ottenere l’ammissione agli esami finali come studenti privatisti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare subordinata, senza concedere agli studenti il riconoscimento della parità scolastica, beneficio che presuppone il previo formale rilascio dell’autorizzazione ministeriale e non può essere attribuito in sede cautelare quale anticipazione definitiva del bene della vita. Ha tuttavia rilevato che la spettanza del riconoscimento della parità è ancora sub iudice dinanzi al TAR e che, nel frattempo, gli studenti si trovano nell’impossibilità sia di sostenere le prove INVALSI e l’esame di maturità come studenti dell’istituto, sia di presentare tempestivamente la domanda per l’esame da privatisti. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ravvisato il rischio concreto di vanificare la frequenza scolastica già compiuta, costringere gli studenti a ripetere l’anno e impedire il conseguimento del diploma, anche perché era loro preclusa una tempestiva domanda di trasferimento presso altri istituti. Nel bilanciamento degli interessi, ha quindi ordinato all’USR per la Campania di organizzare tempestivamente la presentazione delle domande e lo svolgimento degli esami da privatisti, individuando sedi adeguate, preferibilmente vicine alle residenze, predisponendo un calendario comunicato alla scuola di provenienza e assicurando la conclusione delle sessioni nei tempi previsti dalla disciplina ministeriale. La misura è stata ritenuta compatibile con l’interesse pubblico all’istruzione e non interferente con il contenzioso relativo alla parità scolastica, poiché l’esame da privatista prescinde da tale accertamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 24 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 29 c.p.a.

    La norma è richiamata con riguardo all’azione di annullamento proposta in primo grado e alla questione della legittimazione degli studenti a impugnare il diniego della parità scolastica.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare non può essere attribuito in via definitiva il bene della vita che presuppone il previo formale esercizio di un potere autorizzatorio dell’amministrazione, quando ciò equivarrebbe ad anticipare integralmente l’esito favorevole del giudizio di merito.
  • Quando l’incertezza sull’esito di un giudizio relativo al riconoscimento della parità scolastica impedisce agli studenti sia di sostenere gli esami come frequentanti sia di presentare tempestivamente la domanda per sostenerli come privatisti, il giudice cautelare può adottare una misura interinale alternativa che consenta la prosecuzione e la conclusione del percorso scolastico senza definire la spettanza della parità.
  • Il periculum in mora può sussistere quando l’attesa della decisione di merito rischia di vanificare l’anno scolastico già frequentato, imporre la ripetizione dell’anno o compromettere in concreto la possibilità di conseguire il diploma.
  • La tutela cautelare deve essere individuata mediante un bilanciamento degli interessi e può imporre all’amministrazione di predisporre concretamente le modalità organizzative necessarie a rendere effettiva la misura, comprese sedi, calendario e comunicazioni agli interessati.
  • Una misura che consenta agli studenti di sostenere l’esame da privatisti può essere disposta senza pregiudicare il giudizio sulla parità scolastica, quando tale esame prescinde dall’accertamento della spettanza del riconoscimento e non attribuisce quest’ultimo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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