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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25503/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato che aveva ottenuto, in fase esecutiva, la rideterminazione della pena per riconoscimento della continuazione tra reati e la contestuale scarcerazione, con fissazione di un fine pena anticipato rispetto alla precedente previsione. Egli ha poi chiesto l'equa riparazione per ingiusta detenzione sostenendo di aver trascorso in carcere un periodo eccedente, in particolare dal 19 ottobre 2021 al 13 novembre 2021, quando la pena risultava già integralmente espiata per effetto della liberazione anticipata e di altri benefici già maturati. La Corte di appello ha respinto la domanda ritenendo che il surplus detentivo fosse conseguenza fisiologica di vicende successive alla condanna, connesse all'esercizio di poteri discrezionali del giudice dell'esecuzione, e che non vi fosse un ingiustificato ritardo nel deposito del provvedimento o nella sua trasmissione e attuazione. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che già alla data del provvedimento di rideterminazione della pena l'interessato aveva maturato tutti i giorni di liberazione anticipata e che la detenzione successiva fosse quindi priva di titolo per almeno 26/32 giorni, non potendo essere giustificata come ordinaria sequenza procedurale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva escluso un notevole o ingiustificato ritardo nel deposito del provvedimento di esecuzione e aveva accertato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione era stato depositato il 10 novembre 2021 e trasmesso tempestivamente, mentre la Procura generale aveva emesso la scarcerazione il 13 novembre 2021. La Suprema Corte ha ribadito che la riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche per errori nella fase esecutiva, ma non quando la discrasia tra pena definitiva e pena eseguita derivi dall'esercizio di un potere discrezionale del giudice dell'esecuzione, come nel riconoscimento della continuazione, salvo che vi sia violazione di legge o un errore dell'autorità procedente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla è stato disposto sulle spese in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    La riparazione per ingiusta detenzione può riguardare anche l'errore nell'ordine di esecuzione, ma solo quando la detenzione sia illegittima per violazione di legge dell'autorità procedente; non è riconoscibile se il surplus deriva dall'esercizio di poteri discrezionali in executivis.

  • art. 125 c.p.p.

    È richiamato nel ricorso come parametro motivazionale; la censura è stata ritenuta generica perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 663 c.p.p.

    Norma richiamata nel provvedimento esecutivo di ordine di esecuzione e scarcerazione emesso dalla Procura generale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 172 c.p.

    È richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale come ipotesi in cui la pena si estingue per decorso del tempo, rilevante ai fini dell'ingiusta detenzione in fase esecutiva.

  • art. 5 CEDU

    È richiamato dalla Corte costituzionale come parametro che tutela il diritto alla riparazione della vittima di arresto o detenzione ingiusta.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Sono i parametri costituzionali posti a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. nella parte non estensiva della riparazione all'erroneo ordine di esecuzione.

  • art. 649, comma 2, c.p.p.

    Citato tra i precedenti in cui la detenzione sofferta in base a titolo poi revocato è stata ritenuta indennizzabile, in caso di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem.

Massime di principio

  • In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto all'equa riparazione può estendersi anche ai casi in cui la detenzione sia divenuta illegittima per errori o ritardi verificatisi nella fase dell'esecuzione della pena, purché l'errore sia imputabile all'autorità procedente e non al comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato.
  • La riparazione non spetta quando la differenza tra pena definitiva e pena effettivamente eseguita derivi dall'esercizio di un potere discrezionale del giudice dell'esecuzione, poiché in tale ipotesi il surplus detentivo è conseguenza fisiologica della ridefinizione del trattamento sanzionatorio e non di una violazione di legge.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro il diniego di riparazione, il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; una censura che si limiti a riproporre la tesi difensiva senza attaccare le rationes decidendi è generica e quindi inammissibile.
  • Non costituisce ingiusta detenzione, di regola, la permanenza in vinculis per il tempo strettamente necessario alla formazione, trasmissione ed esecuzione del provvedimento esecutivo, quando la sequenza procedurale sia ordinaria e non presenti un ritardo notevole o ingiustificato.
  • La distinzione tra pena 'irrevocabile' e pena 'definitiva' è centrale nella fase esecutiva: solo la seconda riflette il risultato complessivo degli interventi del giudice dell'esecuzione e della sorveglianza, sicché l'eventuale eccedenza rispetto alla pena originaria non è automaticamente indice di ingiustizia della detenzione.

Come è indicizzato

MaterieRiparazione per ingiusta detenzione
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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