Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18966/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dal conflitto tra i proprietari di un fabbricato e i proprietari del fondo confinante. I primi deducevano che il loro immobile, in forza di un negozio concessorio del 3 gennaio 1987, godeva di finestre affacciate sul fondo vicino; sostenevano poi che i vicini avevano rialzato il proprio terreno e realizzato una strada a livello delle finestre, così impedendo il diritto di veduta e causando danni all’immobile. Chiedevano il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. In primo grado era stato escluso il diritto di servitù di affaccio/veduta e, su domanda riconvenzionale, era stata disposta la chiusura delle finestre. In appello era stata riconosciuta la legittimazione attiva di una delle attrici, ma l’impugnazione era stata rigettata nel resto; inoltre era stata revocata un’ordinanza istruttoria che aveva autorizzato opere a spese degli attori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) la necessità di sospendere il giudizio di legittimità in attesa dell’esito della revocazione; 2) vizio di motivazione e erronea valutazione delle prove sulla costituzione e sull’accettazione tacita della servitù, con contestazione della lettura delle scritture private del 2 e 3 gennaio 1987; 3) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione in ordine alla condanna alla chiusura delle finestre e alla rimozione delle fioriere; 4) omessa motivazione sull’assorbimento dei motivi relativi ai danni da innalzamento del piano di campagna e alle prescrizioni del consulente tecnico; 5) analogo vizio in relazione alla domanda risarcitoria per l’illegittima costruzione in aderenza; 6) censura sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo; ha rigettato il secondo, ritenendo la motivazione della corte territoriale coerente e non viziata, e ha accolto i motivi terzo, quarto e quinto per difetto di motivazione, poiché la corte d’appello aveva dichiarato assorbite le domande e censure ulteriori senza spiegare perché il rigetto della questione sulla servitù rendesse superfluo esaminare i profili relativi alle opere edilizie, alle fioriere e al danno. Il sesto motivo è stato assorbito dall’accoglimento parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha disatteso l’istanza di riunione con il giudizio sulla revocazione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione, ha rigettato il secondo motivo, ma ha accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo per omessa motivazione sull’assorbimento delle domande e delle censure relative ai danni e alle opere edilizie. Il sesto motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare i motivi accolti e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La riunione è necessaria solo per impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza; nei ricorsi contro la sentenza d’appello e contro quella sulla revocazione la riunione è solo eventuale e dipende dall’opportunità, nel rispetto della ragionevole durata del processo.

  • art. 336, co. 2, c.p.c.

    Se la sentenza d’appello viene revocata, anche la decisione di legittimità che la riguardi resta travolta per effetto espansivo.

  • art. 398, co. 4, c.p.c.

    La sospensione del giudizio di cassazione in pendenza di revocazione può essere disposta nei limiti previsti dalla norma e dal giudice della revocazione.

  • art. 295 c.p.c.

    Non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio di legittimità in pendenza di revocazione, perché manca la necessaria relazione di pregiudizialità logica e giuridica.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso relativo al vizio motivazionale è stato esaminato e respinto in relazione alla ricostruzione della vicenda documentale e probatoria sulla servitù.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione è omessa o solo apparente; nel caso concreto il vizio è stato ravvisato per la mancata spiegazione dell’assorbimento di domande e censure decisive.

  • art. 61 c.p.c. e segg.

    Richiamati dalle parti per contestare il mancato esame dei profili tecnici e delle risultanze della consulenza, senza che la Corte d’appello ne chiarisse la rilevanza.

  • art. 91 c.p.c. e segg.

    La censura sulle spese è stata assorbita dalla cassazione con rinvio, dovendo il giudice di rinvio riconsiderare anche tale capo.

  • art. 111, co. 2, Cost.

    La Corte valorizza il principio di ragionevole durata del processo nella scelta di non disporre la riunione dei ricorsi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte nel valutare la compatibilità del sistema di sospensione con le esigenze di tutela dei diritti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel medesimo contesto per escludere che il meccanismo codicistico sulla revocazione sia lesivo del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La riunione dei ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d’appello e contro la sentenza che decide la revocazione della stessa non è doverosa in ogni caso: può essere disposta solo se utile e compatibile con la ragionevole durata del processo.
  • La sospensione del giudizio di legittimità per la pendenza della revocazione non opera automaticamente; occorre che ne ricorrano i rigorosi presupposti e, in linea generale, la fase rescindente della revocazione non riguarda il rapporto sostanziale già deciso ma solo il vizio della sentenza impugnata.
  • Quando una parte contesta la valutazione di documenti e prove su una servitù, il vizio motivazionale non sussiste se la sentenza di merito spiega in modo coerente il collegamento cronologico e logico tra le scritture e individua nella parte interessata l’onere di provare fatti contrari.
  • La dichiarazione di assorbimento di motivi o domande è legittima solo se la sentenza spiega perché la decisione su una questione rende superfluo l’esame delle ulteriori censure; in mancanza, la motivazione è apparente e la decisione va cassata.
  • Il giudice di rinvio, una volta cassata la sentenza per omessa motivazione su capi decisivi, deve riesaminare integralmente i profili rimasti inesaminati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.