Cassazione Penale, Sentenza n. 21299/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che ha confermato la condanna per rapina impropria (fatto commesso il 10/10/2023) con due censure principali: 1) inosservanza dell'attenuante della lieve entità del fatto; 2) contraddittorietà della motivazione riguardo all'esclusione dell'attenuante. Il difensore sostiene che, essendo la rapina impropria per sua natura connotata da violenza, il giudice doveva valutare l'intensità della violenza e non escludere automaticamente l'attenuante dato il modico valore della refurtiva (€87,74) e l'assenza di certificati medici attestanti lesioni gravi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello (rigetto dell'attenuante) fosse congrua: l'imputato ha usato violenza in due distinti momenti, cagionando una ferita e opponendo forte resistenza, con precedenti specifici recenti. La Cassazione ha ricordato che, pur alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che precisa i parametri della lieve entità, la valutazione dell'intensità della violenza e della gravità è di competenza del giudice di merito e non sindacabile nei fatti in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p., a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., comma 2
art. 628, secondo comma, cod. pen.
L'articolo disciplina la riduzione di pena per la rapina impropria; la Corte costituzionale ha ritenuto necessaria un'integrazione per prevedere la diminuzione fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, nella parte che non prevedeva la riduzione di pena fino a un terzo e ha indicato i parametri applicativi per la lieve entità (minimo impatto personale, lucro irrisorio, pregiudizio esiguo).
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. II, n. 40276/2024
sentenza n. 40276 del 1 ottobre 2024
Ha annullato una precedente decisione sul punto e disposto il rinvio per una nuova valutazione da parte del giudice di merito alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, richiamando la necessità di valutare la riconducibilità della fattispecie alla lieve entità.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza sulla limitazione della sindacabilità in Cassazione
Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997; Sez. 6, n. 5456 del 04/11/2020
Principio secondo cui la Corte di cassazione non può riesaminare la valutazione della prova e dei fatti compiuta dal giudice di merito; non costituisce vizio di legittimità la diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente.
Massime di principio
- L'attenuante della lieve entità (per la rapina impropria) si applica solo se il fatto ha minimo impatto personale, mira a un lucro irrisorio e reca un pregiudizio esiguo; va valutata in concreto dal giudice di merito secondo la sentenza della Corte costituzionale.
- Nella rapina impropria non basta l'esistenza della violenza per escludere automaticamente l'attenuante: è necessario valutare l'intensità, la reiterazione, le modalità e le conseguenze della violenza.
- La presenza di violenza in più momenti, la reiterazione dell'aggressione, lesioni anche lievi documentate o descritte congruentemente nelle risultanze processuali e precedenti specifici dell'imputato pesano contro il riconoscimento della lieve entità.
- L'assenza di certificati medici non obbliga il rigoroso riconoscimento dell'attenuante se le risultanze processuali descrivono una condotta violenta e lesiva; tuttavia, per sostenerla è utile produrre documentazione sanitaria e prove concrete dell'esiguità del danno/pericolo.
- In Cassazione non è possibile chiedere una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito: le censure devono essere di diritto o dimostrare illogicità/contraddittorietà della motivazione, non semplicemente proporre un'altra lettura delle prove.
- Dopo pronunce costituzionali che incidono sulla portata di una norma penale, i giudici di merito devono riesaminare la fattispecie alla luce dei nuovi parametri, ma la Corte di cassazione controllerà la correttezza giuridica della valutazione e la sufficienza della motivazione, non la ritrattazione dei fatti.
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