Cassazione Penale, Sentenza n. 22257/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Salerno che aveva escluso l'aggravante della "minorata difesa" per fatti commessi tramite contatti telematici e, conseguentemente, aveva dichiarato la non procedibilità per difetto di querela. Il PG deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 61 n.5 c.p. e relative applicazioni alla truffa "on line") e contestava la motivazione come contraddittoria o illogica, ritenendo che, alla stregua della giurisprudenza, la condotta telematica (nessun incontro tra le parti, identità falsa del presunto venditore, mancata visione del bene, richiesta di anticipo e irreperibilità dell'agente) integrasse i presupposti dell'aggravante per minorata difesa e giustificasse la procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, alla data della sentenza impugnata e al momento del ricorso, era già entrata in vigore la legge n. 90/2024 che ha introdotto nel secondo comma dell'art. 640 c.p. il nuovo comma (n.2-ter) che configura l'aggravante quando "il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione". Il legislatore ha inoltre separato la fattispecie telematica dall'art. 61 n.5 c.p. e ha previsto per la truffa telematica la procedibilità a querela di parte (salvando invece il regime d'ufficio per l'aggravante "comune"). Non essendo state previste disposizioni transitorie, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della norma che rende necessaria la querela (applicazione della norma sopravvenuta più favorevole). Il Procuratore non ha considerato l'effetto della legge n. 90/2024 sul regime di procedibilità; pertanto il ricorso, fondato sulla vecchia idea di procedibilità d'ufficio, è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Legge 28 giugno 2024 n. 90, art. 16, comma 1, lett. t), n. 1
se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione
Ha introdotto nel secondo comma dell'art. 640 c.p. il nuovo comma (n.2-ter) che individua come aggravante la truffa commessa a distanza con strumenti informatici/telematici; ha separato questa ipotesi dall'art. 61 n.5 c.p. e ha stabilito per la truffa telematica il regime di procedibilità a querela di parte.
Art. 640 cod. pen. (truffa) e seconde modifiche correlate
La disposizione sostanziale sul delitto di truffa è stata integrata con un nuovo comma aggravante (n.2-ter) per le fattispecie commesse a distanza con mezzi informatici/telematici; il regime di procedibilità per questa specifica aggravante è stato reso ad istanza di parte.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
La precedente qualificazione della "minorata difesa" come aggravante generale è stata riequilibrata: il legislatore ha sottratto all'art. 61 n.5 l'ipotesi specifica della truffa telematica, rendendo quest'ultima una fattispecie autonoma ai fini dell'aggravamento.
Art. 2, comma 4, cod. pen. (principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole e applicazione della norma più favorevole)
Il principio che la norma penale più favorevole deve essere applicata anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore ma ancora procedibili; applicazione estesa anche al regime di procedibilità (querela vs d'ufficio).
Giurisprudenza (Sez. U. n. 5540 del 17/04/1982, Corapi e successive pronunce)
Richiamata per il principio interpretativo secondo cui, in assenza di disposizioni transitorie, il termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della norma che ha modificato il regime di procedibilità (orientamento che consente di applicare la norma sopravvenuta più favorevole).
Massime di principio
- Se una truffa è commessa via strumenti informatici o telematici dopo l'entrata in vigore della legge n.90/2024, la fattispecie telematica costituisce un'aggravante autonoma (n.2-ter art.640 c.p.) e la procedibilità per quella specifica aggravante è, in generale, ad querela di parte: senza querela non si procede salvo che sussistano altre aggravanti che giustifichino la procedibilità d'ufficio.
- Per reati commessi anteriormente ma processati dopo l'entrata in vigore della norma che modifica il regime di procedibilità, va applicata la norma più favorevole (lex mitior): in assenza di norme transitorie, il termine per proporre la querela decorre dall'entrata in vigore della nuova legge.
- La presenza di elementi fattuali tipici della truffa telematica (nessun incontro, falsa identità dell'agente, mancata visione del bene, richiesta di anticipo e irreperibilità) è rilevante ai fini dell'accertamento dell'aggravante sostanziale, ma non elimina la necessità della querela quando la legge ha predisposto la procedibilità ad istanza di parte.
- Il pubblico ministero, quando impugna una sentenza in materia di truffe telematiche, deve valutare e argomentare l'effetto delle modifiche legislative sopravvenute sul regime di procedibilità; l'omissione di tale considerazione può rendere il ricorso inammissibile.
- In assenza di disposizioni transitorie esplicite, i giudici applicano principi generali (es. "lex interpellat pro homine") per stabilire il momento da cui decorre il termine per la querela e per determinare quale regime di procedibilità sia applicabile.
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