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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16055/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione del GUP di Milano; deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione (art. 606, co. 1, lett. b ed e c.p.p.) per presunto travisamento delle intercettazioni, sostenendo di aver dato un incarico ai materiali autori del furto (quindi si sarebbe trattato di concorso in furto e non di ricettazione) e lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la sua non partecipazione al furto. Inoltre contestava la qualificazione del fatto come riciclaggio (capo 9) piuttosto che come ricettazione, poiché la vettura assemblata aveva origine lecita e solo le tre centraline elettroniche erano provento di reato, e chiedeva che la confisca fosse limitata alle sole centraline e non all'intera vettura.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendo i primi due motivi manifestamente infondati: non è ammessa in sede di legittimità una rilettura libera della prova di merito; il vizio per travisamento poteva essere rilevato solo se indicati in modo specifico atti rilevanti e macroscopica contraddittorietà, cosa non avvenuta. La Corte ha condiviso le valutazioni dei giudici di merito che escludevano il concorso del ricorrente nel furto e ha confermato la qualificazione del fatto come riciclaggio rispetto al capo 9, ritenendo che l'assemblaggio delle centraline provento di reato su una vettura non marciante abbia trasformato il bene in un prodotto del reato e abbia reso difficoltosa l'accertamento della provenienza delle componenti. Perciò è stata confermata anche la confisca dell'intera vettura ai sensi dell'art. 648‑quater c.p. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla forma e contenuto del ricorso per cassazione; indica il riferimento procedurale per le deduzioni del ricorrente

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.

    Limita i motivi di cassazione e disciplina il sindacato di legittimità sulla motivazione e il travisamento della prova; utilizzata per valutare la rilevanza e la specificità delle censure sulla valutazione probatoria

  • art. 648‑quater c.p.

    Definisce il delitto di riciclaggio e la relativa disciplina della confisca: la confisca può riguardare non solo il profitto ma anche il prodotto del reato, comprensivo dei beni ottenuti tramite trasformazione o reinvestimento

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede i fatti né sostituisce la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito; per ottenere l'annullamento per travisamento della prova occorre indicare in modo specifico e puntuale gli atti e dimostrare una macroscopica contraddittorietà della motivazione 'ictu oculi'.
  • La ricomposizione tra ricettazione e riciclaggio dipende dal grado di trasformazione del bene: se l'assemblaggio o la trasformazione rende il bene un nuovo prodotto tale da ostacolare l'accertamento della provenienza, può configurarsi il reato di riciclaggio e la confisca può riguardare l'intero prodotto.
  • Se il presunto autore ha dato un incarico a terzi, l'esistenza di un concorso nel furto deve risultare chiaramente dalle prove e non può essere desunta da interpretazioni alternative delle intercettazioni quando i giudici di merito hanno valutato diversamente e conformemente.
  • Le impugnazioni che mirano solo a una diversa lettura delle intercettazioni o di altre fonti probatorie sono deboli in Cassazione: è necessario evidenziare errori logico-giuridici rilevanti o incongruenze macroscopiche nella motivazione.
  • Le contestazioni sulla misura e sull'oggetto della confisca devono essere fondate su una specifica dimostrazione che la trasformazione non abbia costituito un prodotto del reato o che la confisca ecceda i limiti previsti dalla legge.

Testo integrale

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