Cassazione Penale, Sentenza n. 16079/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata per i semestri dal 2/01/2020 al 2/07/2021 e dal 2/01/2024 al 2/07/2024. Il rigetto era motivato da un rapporto disciplinare del 30/05/2021 per colluttazione con un compagno di camera; tale episodio era ritenuto indice di mancata adesione al trattamento rieducativo. In sede disciplinare il ricorrente era stato prosciolto dall'addebito sostenendo di essersi limitato a una reazione difensiva. In cassazione il ricorrente denunciava vizio di motivazione e contraddittorietà nel ritenere irrilevante il proscioglimento disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi secondo cui la liberazione anticipata è una detrazione di pena concessa per ogni semestre in cui il detenuto dimostri adesione al percorso rieducativo (art. 54 Ord. pen.). Ha altresì precisato che, sebbene i rapporti disciplinari possano essere considerati anche se non sanzionati, l'eventuale esito disciplinare favorevole richiede un approfondimento concreto delle ragioni del proscioglimento e una valutazione comparativa con gli altri elementi di condotta del semestre. Poiché il Tribunale non ha svolto tale approfondimento, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per una nuova deliberazione motivata.
Norme richiamate
art. 54 Ordine penitenciario
La liberazione anticipata è una detrazione di pena concessa per semestri in cui il detenuto dimostra di partecipare concretamente all'azione rieducativa
art. 103, comma 2, regolamento esecuzione penitenziaria
L'art. 103, comma 2, reg. es. Ord. penj ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibili all'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli, nonché al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.
La valutazione della partecipazione al trattamento si basa su impegno concreto nel percorso rieducativo e su corretti rapporti con operatori e compagni; questi parametri servono a giudicare l'idoneità al beneficio
Massime di principio
- Un rapporto disciplinare può essere considerato ai fini del diniego della liberazione anticipata anche se non ha comportato sanzioni formali, in quanto rileva come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo
- Se il procedimento disciplinare si è concluso con un proscioglimento, il giudice che decide sulla liberazione anticipata deve esaminare concretamente le ragioni del proscioglimento e valutare se l'evento rimanga comunque indice di mancata adesione al percorso rieducativo
- La valutazione della concessione della liberazione anticipata è globale: non può annullare automaticamente comportamenti positivi pregressi la presenza di una singola infrazione disciplinare, specie se i comportamenti positivi sono stati tenuti con continuità
- Il giudice deve motivare il proprio bilanciamento tra aspetti negativi (es. incidenti disciplinari) e positivi (partecipazione al trattamento, rapporti corretti), altrimenti la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio
- In situazioni in cui l'evento contestato possa essere stato una reazione difensiva o proporzionata, è necessario un approfondimento probatorio per stabilire l'attitudine dell'episodio a precludere la finalità rieducativa
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