Sentenza del 14/12/2018 n. 32432 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Associazione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato la cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS. Ha dedotto dieci motivi, sostenendo principalmente la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio, la mancata valutazione delle proprie osservazioni al processo verbale di constatazione, l'illegittimità della cancellazione per asserita inattività, l'errata interpretazione dei requisiti previsti per le ONLUS, l'omessa pronuncia e vizi nella valutazione delle prove. La cancellazione era stata disposta perché l'Associazione non aveva dimostrato l'effettivo e esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, avendo acquistato una casa di riposo senza provare di averla concretamente utilizzata per tali finalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS ha natura tributaria, perché incide sull'accesso a esenzioni e agevolazioni fiscali; pertanto, non si applicano le ordinarie regole di partecipazione al procedimento amministrativo previste dalla Legge n. 241 del 1990. Ha inoltre precisato che l'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è necessariamente tenuta a esplicitare tale valutazione nell'atto, salvo che la legge imponga espressamente una motivazione specifica o che siano compromessi diritti essenziali. È stata confermata la necessità non solo di prevedere nello statuto le clausole richieste, ma anche di svolgere concretamente le attività solidaristiche. L'acquisto o la ristrutturazione di un immobile, senza prova del suo effettivo utilizzo per finalità sociali, non è sufficiente. Il motivo relativo all'omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile, così come le censure che miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Le spese sono state compensate, ma l'Associazione è stata condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, artt. 6, 10 e 11
"esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale"
Per mantenere la qualifica di ONLUS non è sufficiente che lo statuto contenga le clausole richieste: l'ente deve dimostrare lo svolgimento concreto, effettivo e conforme alle finalità solidaristiche previste dalla legge. L'articolo 11 disciplina l'iscrizione e la cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1, 7, 10, 13 e 24
"Partecipazione al procedimento amministrativo"
Le regole generali sulla partecipazione procedimentale e sull'accesso non si applicano ai procedimenti tributari nei limiti previsti dall'articolo 13 e dalla disciplina speciale. La cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS, avendo natura fiscale, non richiede necessariamente il previo contraddittorio previsto per i procedimenti amministrativi ordinari.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
"il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori"
L'Amministrazione deve valutare le osservazioni presentate tempestivamente dal contribuente dopo il processo verbale di chiusura delle operazioni. Tuttavia, salvo specifiche disposizioni o lesioni sostanziali delle garanzie difensive, non è automaticamente nullo l'atto che non espliciti in dettaglio tale valutazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
"l'avviso di accertamento ... deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato"
L'obbligo generale di motivazione dell'atto fiscale non comporta necessariamente l'obbligo di riportare espressamente ogni osservazione difensiva del contribuente, se l'atto consente comunque di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, come modificati dal D.Lgs. n. 460 del 1997
Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi presuppongono sia la previsione statutaria delle clausole richieste sia l'effettivo svolgimento dell'attività nel rispetto di tali clausole. La conformità formale dello statuto non è sufficiente.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti dai quali derivino, secondo prudenza e gravità, precisione e concordanza, le conseguenze tratte dal giudice. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione è adeguata.
Codice di procedura civile, artt. 360, 112 e 378
Il ricorso per cassazione deve individuare una reale violazione di legge, un vizio processuale o un vizio motivazionale ammesso dalla legge; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. La censura di omessa pronuncia deve riguardare una domanda effettivamente non esaminata e non può mascherare un dissenso sulla motivazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, come integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Quando il ricorso per cassazione è integralmente rigettato, il ricorrente è tenuto, se ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La qualifica di ONLUS e le relative agevolazioni fiscali richiedono non solo uno statuto formalmente conforme, ma anche la prova dell'effettivo svolgimento delle attività istituzionali e solidaristiche.
- L'acquisto, la disponibilità o la ristrutturazione di un bene destinato astrattamente a finalità sociali non dimostrano da soli il concreto perseguimento di tali finalità; occorre documentarne l'utilizzo effettivo.
- La cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS è considerata un atto di natura tributaria, poiché incide sull'accesso a esenzioni e agevolazioni fiscali. Di conseguenza, non si applicano automaticamente tutte le garanzie partecipative previste per i procedimenti amministrativi ordinari.
- Le osservazioni presentate dal contribuente devono essere valutate dall'Amministrazione, ma la mancata esposizione analitica di tale valutazione nell'atto non determina necessariamente la nullità, salvo un obbligo normativo specifico o una concreta lesione del diritto di difesa.
- In Cassazione non è possibile contestare semplicemente la ricostruzione dei fatti o chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre indicare una precisa violazione di legge, un errore processuale o un vizio motivazionale rilevante nei limiti consentiti.
- Un ente che intenda conservare benefici fiscali deve mantenere una documentazione concreta e coerente dell'attività svolta: autorizzazioni, contratti, registri, rendiconti, utenti assistiti, personale e ogni elemento idoneo a dimostrare l'effettiva operatività solidaristica.
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