Sentenza del 25/11/2015 n. 24018 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, sostenendo che il fabbricato fosse strumentale all'attività agricola dei soci e destinato esclusivamente alla vinificazione delle uve conferite dagli stessi. Ha quindi invocato l'esenzione dall'ICI prevista per gli immobili rurali, anche alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta dalla L. n. 14 del 2009. Tuttavia, per l'anno d'imposta interessato, l'immobile risultava accatastato nella categoria D/1, e non nella categoria rurale D/10.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della cooperativa, confermando il risultato della sentenza della CTR, ma correggendone la motivazione giuridica. Ha affermato che l'esenzione ICI spetta agli immobili iscritti in catasto come rurali, nelle categorie A/6 o D/10, quando siano riconosciuti i requisiti di ruralità. Se l'immobile è invece iscritto in una diversa categoria catastale, come la D/1, il contribuente che intende ottenere l'esenzione deve prima impugnare l'atto di classamento. Il ricorso incidentale condizionato del Comune è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 3, 5 e 9
L'art. 2, comma 1, lett. a), è stato interpretato nel senso che non sono soggetti a ICI i fabbricati rurali quando risultino riconosciuti come tali secondo la normativa catastale.
L'immobile deve possedere i requisiti di ruralità e risultare coerentemente classificato in catasto; la mera destinazione strumentale all'attività agricola non è sufficiente se la categoria catastale è diversa da quella rurale.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994
Disciplina i requisiti di ruralità degli immobili.
I requisiti sostanziali di ruralità devono essere accompagnati dal riconoscimento catastale previsto dalla legge, normalmente mediante le categorie A/6 o D/10.
L. n. 14 del 2009, art. 23, comma 1-bis
Ai sensi e per gli effetti della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.
La norma ha natura interpretativa e riconduce l'esenzione ICI agli immobili rurali; secondo la giurisprudenza richiamata, però, quando il bene è iscritto in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente deve impugnare il classamento per far valere l'esenzione.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 18565 del 21 agosto 2009
L'immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'imposta. Se l'immobile è iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente impugnare l'atto di classamento.
Il classamento catastale assume rilievo decisivo ai fini dell'esenzione ICI: l'iscrizione in categoria non rurale impedisce di far valere l'esenzione senza previa contestazione del classamento.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione da un tributo immobiliare come l'ICI sulla base della ruralità, non basta dimostrare che l'immobile sia utilizzato per un'attività agricola: occorre verificare anche la corretta categoria catastale.
- Se l'immobile possiede sostanzialmente i requisiti di ruralità ma è accatastato in una categoria ordinaria o produttiva, il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto di classamento e chiederne la variazione, normalmente verso A/6 o D/10.
- Finché il classamento non viene modificato o annullato, l'immobile resta fiscalmente soggetto all'imposta secondo la categoria catastale vigente.
- La destinazione strumentale dell'immobile all'attività di una cooperativa agricola non determina automaticamente l'esenzione, soprattutto quando il bene è classificato come opificio D/1 anziché come fabbricato rurale D/10.
- In controversie analoghe è fondamentale distinguere tra requisiti sostanziali di ruralità e loro riconoscimento formale-catastale: entrambi gli aspetti devono essere coerenti.
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