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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08555/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un credito verso una società debitrice principale e alcuni fideiussori. L’opposizione al decreto era stata respinta in primo grado; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di uno dei garanti e conferma per il resto. Avverso tale sentenza alcuni garanti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per vizi di motivazione/formazione del provvedimento e omessa indicazione di una parte del giudizio; 2) omesso esame di un fatto decisivo; 3) nullità dei contratti bancari per mancata sottoscrizione dell’esemplare prodotto in giudizio da parte della banca, con richiamo alla disciplina di trasparenza bancaria; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in tema di prova della legittimità delle condizioni applicate nel calcolo del credito; 5) illegittimità delle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI, per asserita violazione della normativa antitrust. La Corte non è entrata nell’esame di tali censure perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: il ricorso era improcedibile per mancato deposito, nei termini, della relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante l’allegazione della notificazione a mezzo PEC; inoltre, la notificazione del ricorso risultava comunque oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, avendo il ricorrente dichiarato nel ricorso che la sentenza d’appello era stata notificata via PEC, gravava su di lui l’onere di depositare, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica (o la prova equivalente della notifica PEC) entro il termine previsto; tale deposito non risulta effettuato. La Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro per la dedotta nullità della sentenza, ma la Corte non esamina il motivo per l’assorbente improcedibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, invocata dai ricorrenti nelle varie censure.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il preteso omesso esame di un fatto decisivo, ma non esaminato nel merito.

  • art. 117, comma 3, d.lgs. 385 del 1993

    invocato per sostenere la nullità dei contratti bancari per difetto di sottoscrizione della banca.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova in ordine alla legittimità delle condizioni applicate al credito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione della prova delle condizioni applicate al rapporto.

  • art. 2, comma 2, lett. a) l. 287/90

    richiamato per dedurre la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust.

  • art. 327 c.p.c.

    la Corte afferma che, se non è allegata la notificazione della sentenza, opera il termine lungo per impugnare.

  • art. 325 c.p.c.

    la Corte afferma che, se la notificazione della sentenza è allegata, si applica il termine breve per impugnare.

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, quando si allega la notificazione della sentenza, il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza con relata di notifica, a pena di improcedibilità.

  • art. 372 c.c.

    la Corte esclude che l’omissione del deposito della relata di notifica possa essere sanata con produzione successiva e tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/02

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore in caso di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione della parte ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata comporta l’applicazione del termine breve di impugnazione e fa sorgere l’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione o della documentazione equivalente.
  • La mancata produzione della relata di notificazione, quando la notificazione della sentenza sia stata allegata, determina improcedibilità del ricorso e non può essere sanata da produzioni documentali successive ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
  • Ai fini dell’ammissibilità/procedibilità del ricorso, la Corte verifica anche la tempestività della notificazione del ricorso rispetto al termine breve decorrente dalla pubblicazione della decisione impugnata, ove applicabile.
  • L’omesso rispetto degli oneri documentali e dei termini di impugnazione assorbe l’esame dei motivi di ricorso sostanziali, che restano non scrutinati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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