Sentenza n. 994/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza dell’ordinanza n. cronol. 1611/2025, Repert. n. 1449/2025 del 27/02/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile, nel giudizio R.G. n. 2468/2023, munita di certificato di passaggio in giudicato in data 07/04/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un'ordinanza del Tribunale civile che aveva dichiarato la cittadinanza italiana della ricorrente e ordinato gli adempimenti di trascrizione degli atti di stato civile
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Interno e del Comune di Castel d'Ario, deducendo il mancato adempimento, protrattosi per quasi dieci mesi, dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Brescia passata in giudicato, con la quale era stata dichiarata cittadina italiana per trasmissione iure sanguinis ed erano stati ordinati gli adempimenti amministrativi conseguenti. In particolare, il Comune non aveva provveduto alla trascrizione degli atti di stato civile, nonostante la comunicazione del giudicato, la trasmissione degli atti originali, i solleciti e la diffida. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure attuative, una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dei diritti civili e politici connessi alla cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio, il Comune ha effettuato la trascrizione degli atti e la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, rinunciando alla domanda risarcitoria, ma insistendo per la condanna alle spese in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Comune ha dato integrale esecuzione al giudicato mediante la trascrizione degli atti di stato civile. Ha tuttavia posto le spese di lite, in solido, a carico del Ministero dell'Interno e del Comune. Il Collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto quasi un anno dopo la comunicazione dell'ordinanza da eseguire, soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza e dopo l'ordine istruttorio del TAR. Le giustificazioni organizzative addotte dall'amministrazione — carenza temporanea di personale, aumento delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis e concomitanti attività istituzionali — sono state ritenute generiche, apodittiche e non idonee a integrare gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, anche perché non erano state rappresentate alla ricorrente in risposta ai precedenti solleciti e il Comune aveva provveduto prontamente dopo l'ordine giudiziale. Le spese sono state liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La domanda risarcitoria è stata abbandonata dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, comprese, nei casi previsti, la penalità di mora e la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della richiesta di fissazione di una penalità di mora in caso di persistente ritardo nell'esecuzione del giudicato; la richiesta non è stata esaminata nel merito perché l'adempimento è intervenuto nel corso del giudizio.
art. 702-ter c.p.c.
Individua il procedimento nel quale il Tribunale civile aveva pronunciato l'ordinanza divenuta giudicato, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente e ordinando gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- L'esecuzione del giudicato successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il principio di soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso ove il giudizio fosse proseguito.
- Il ritardo nell'esecuzione di un provvedimento giudiziario, protratto per quasi un anno e superato soltanto dopo la proposizione del giudizio e l'intervento istruttorio del giudice, giustifica l'addebito delle spese alle amministrazioni inadempienti.
- Generiche esigenze organizzative, quali la carenza temporanea di personale, l'aumento delle pratiche e la contemporanea necessità di svolgere altre attività istituzionali, non costituiscono di per sé gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese, soprattutto se non sono state tempestivamente rappresentate all'interessato e risultano smentite dal successivo pronto adempimento.
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