Sentenza del 22/11/2021 n. 5271 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela revocazione è stata dichiarata inammissibile: il giudice ha ritenuto che l'errore denunciato fosse un vizio del ragionamento (inesatto apprezzamento dei fatti e delle prove) configurabile come errore di giudizio e non come una delle ipotesi tassative previste dall'art. 395 c.p.c.; pertanto il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria (ricorso per cassazione) e non la revocazione
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente ha chiesto la revocazione sostenendo che il giudice si è erroneamente avveduto della sequenza delle date rilevanti per valutare la tempestività dell'azione accertativa dell'Ufficio; in sostanza si lamenta un errore nella percezione dei fatti che avrebbe inciso sulla decisione
Norme richiamate
art. 64 d.lgs. 546/92
richiamata come riferimento al contesto del processo tributario; utilizzata come norma di cornice procedurale nella decisione
art. 395 c.p.c.
interpretato nel senso che le ipotesi di revocazione sono tassative ed esaustive; non comprendono gli errori di giudizio o le valutazioni errate delle prove da parte del giudice a quo
l. 212/2000 (Statuto del contribuente)
richiamata a titolo di riferimento sistematico ma non ritenuta idonea a fondare la revocazione nel caso concreto
art. 10-bis l. 212/2000
menzionato come riferimento normativo; dal testo emerge che non è stato ritenuto applicabile per giustificare la revocazione richiesta
Massime di principio
- La revocazione è un rimedio straordinario e va usata solo per le ipotesi tassative dell'art. 395 c.p.c.; non per correggere errori di valutazione o di giudizio.
- Un vizio consistente in un'errata sequenza cronologica o in una diversa valutazione delle date, se costituisce mera errata valutazione delle prove, non giustifica la revocazione ma va impugnato con i mezzi ordinari (es. ricorso per cassazione).
- Per ottenere la revocazione è necessario dimostrare un errore nella percezione di un fatto, la scoperta di documenti decisivi o la falsità di atti; la semplice diversa interpretazione dei dati processuali non basta.
- In procedimenti tributari, prima di esperire una revocazione, valutare se esistono ordinarie vie di impugnazione più adeguate e rispettare termini e condizioni specifiche previste dal diritto tributario.
- Quando si contesta la tempestività di un atto amministrativo, occorre distinguere chiaramente tra (a) errore fattuale nuovo e decisivo, che può giustificare la revocazione, e (b) diversa valutazione delle stesse risultanze processuali, che richiede impugnazione ordinaria.
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