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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15015/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società, destinataria di un avviso di intimazione di pagamento fondato su ventidue cartelle riferite a un arco temporale 2001-2009, ha contestato la validità della pretesa deducendo che le cartelle presupposte non le erano state regolarmente notificate. In primo e secondo grado aveva sostenuto, tra l’altro, l’erroneità della declaratoria di incompetenza territoriale per alcune cartelle, la nullità delle notifiche eseguite presso una sede sociale non più attuale, l’irregolarità delle consegne a soggetti qualificatisi addetti alla ricezione, la mancata produzione degli originali delle relate e l’incompetenza territoriale dell’agente della riscossione che aveva emesso l’intimazione. In cassazione ha articolato cinque motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla competenza territoriale del giudice tributario per alcune cartelle di tributi comunali e camerali; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, perché la CTR avrebbe affermato apoditticamente la ritualità delle notifiche senza rispondere alle censure; (3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e dell’interpretazione costituzionalmente orientata in tema di irreperibilità relativa; (4) omesso esame dei fatti decisivi relativi alle modalità di notifica; (5) omesso esame del fatto decisivo relativo alla competenza territoriale dell’agente della riscossione che aveva emesso l’intimazione, che la società assumeva dovesse dipendere dalla sua sede in Napoli già dal 2009. L’agente della riscossione ha resistito eccependo, oltre a vari profili di inammissibilità, anche che parte dei carichi era stata annullata ex lege per effetto della disciplina di definizione agevolata dei ruoli di modesto importo.

La decisione

La Corte ha preliminarmente preso atto che alcune cartelle erano state annullate ex lege perché rientranti nella disciplina dei carichi di importo residuo fino a mille euro affidati nel periodo 2000-2010, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione su quelle pretese. Nel merito, ha respinto il primo motivo, ritenendo superata la censura dalla già intervenuta estinzione legale di alcune cartelle e comunque non decisiva ai fini della cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la sentenza d’appello era viziata da motivazione apparente perché non aveva dato risposta alle molteplici censure sulla ritualità delle notifiche delle cartelle. Ha accolto anche il quinto motivo, rilevando che la CTR aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla questione della competenza territoriale dell’agente della riscossione che aveva emesso l’intimazione. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese di legittimità. Le questioni relative alle cartelle di importo inferiore a mille euro sono state dichiarate estinte per effetto della normativa sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 4 D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018

    convertito nella L. n. 136 del 17 dicembre 2018

    ha determinato l’annullamento ex lege dei carichi di importo residuo fino a mille euro affidati alla riscossione nel periodo 2000-2010, con conseguente difetto di interesse alla decisione sulle relative cartelle

  • L. n. 136 del 17 dicembre 2018

    conversione del D.L. n. 119 del 2018

    insieme al decreto ha fondato la disciplina di annullamento automatico dei carichi di modesto importo

  • art. 360 c.p.c.

    richiama i motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra omesso esame di fatto decisivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di legge

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte esclude la genericità del ricorso, ritenendolo rispettoso dei requisiti di specificità e autosufficienza

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; qui tale soglia è ritenuta non raggiunta

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione, anche se sintetica, deve consentire di comprendere il percorso argomentativo del giudice

  • art. 348-ter c.p.c.

    la Corte esclude l’inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per doppia conforme, ritenendo che nel caso concreto mancasse un accertamento in fatto sul punto controverso

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme speciali sulle notificazioni per sostenere la nullità delle notifiche eseguite in modo non conforme

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa, con necessità della raccomandata informativa nei casi pertinenti

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come norma speciale sulla notificazione delle cartelle di pagamento

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale disciplina speciale delle notificazioni in materia tributaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza è nulla quando sia solo apparente, cioè quando non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e ometta di dare risposta alle specifiche censure decisive ritualmente riproposte in appello.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è ammissibile quando la doglianza si risolva in una mera critica alla valutazione di merito o in una richiesta di nuova ponderazione delle prove.
  • La regola della "doppia conforme" non preclude il sindacato di legittimità quando manchi un vero accertamento in fatto sul punto oggetto di doglianza o quando il giudice di appello non si sia pronunciato sulla questione decisiva.
  • L’annullamento ex lege di carichi di importo residuo fino a mille euro comporta il venir meno dell’interesse alla decisione per le relative pretese, con conseguente improcedibilità sostanziale della controversia su quei carichi.
  • Quando il giudice di merito omette di esaminare una questione decisiva sulla ritualità delle notifiche o sulla competenza territoriale dell’organo che ha emesso l’atto, la sentenza va cassata con rinvio perché occorre un nuovo esame del punto controverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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