Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 870/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento trasmesso a mezzo P.E.C. in data 9 giugno 2026, con cui l’I.I.S. “-OMISSIS-” ha comunicato la decisione del Consiglio di Classe di non ammettere il ricorrente a sostenere le prove d’esame ordinarie dell’Esame di Stato 2025/2026, disponendo lo svolgimento di prove non equipollenti finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo.

Giustizia amministrativa202602206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione del Consiglio di Classe comunicata il 9 giugno 2026, con cui lo studente non è stato ammesso alle prove ordinarie dell'Esame di Stato 2025/2026 ed è stato ammesso a sostenere prove non equipollenti finalizzate al rilascio del solo attestato di credito formativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato il provvedimento scolastico chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava la decisione del Consiglio di Classe di non consentire lo svolgimento delle prove d'esame ordinarie o equipollenti, in ragione del percorso didattico seguito con un PEI recante obiettivi differenziati sin dal terzo anno di liceo. Il ricorrente ha prospettato censure avverso tale determinazione e ha invocato anche la tutela del legittimo affidamento, ma il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto che l'ammissione all'Esame di Stato con prove di valore equipollente presupponga un percorso di studi, anche personalizzato, idoneo a conseguire almeno il livello minimo degli obiettivi di apprendimento previsti dall'ordinamento. Nel caso concreto, il percorso dello studente si era svolto sin dal terzo anno sulla base di un PEI con obiettivi differenziati e non risultavano mai emerse né erano state rappresentate all'istituzione scolastica condizioni tali da giustificare il passaggio a un percorso ordinario. La decisione del Consiglio di Classe è stata quindi ritenuta coerente con il percorso scolastico documentato e con l'esigenza di bilanciare il diritto allo studio e la tutela delle condizioni di fragilità dello studente. Il TAR ha inoltre escluso, allo stato, i presupposti per la tutela del legittimo affidamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.

  • DM 29 dicembre 2020, n. 182

    Richiamato, insieme alle relative Linee Guida, per la disciplina del PEI e dei percorsi personalizzati degli studenti con disabilità.

  • DM 1 agosto 2023, n. 153

    Richiamato quale atto modificativo delle Linee Guida relative al PEI e ai percorsi scolastici degli studenti con disabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'ammissione di uno studente con disabilità all'Esame di Stato mediante prove equipollenti richiede che il percorso didattico, pur personalizzato, sia idoneo a conseguire almeno il livello minimo degli obiettivi di apprendimento previsti dall'ordinamento scolastico.
  • La scelta del percorso con obiettivi differenziati e delle conseguenti prove non equipollenti può ritenersi legittima quando risulti coerente con il PEI e con il concreto percorso scolastico seguito, in assenza di elementi tempestivamente rappresentati alla scuola che impongano di valutare il passaggio a un percorso ordinario.
  • Nella fase cautelare il giudice può negare la sospensione quando, a un esame sommario, la determinazione del Consiglio di Classe risulti coerente con la documentazione del percorso scolastico e non emerga il fumus boni iuris delle censure.
  • La tutela del legittimo affidamento non opera in assenza delle specifiche condizioni richieste dalla giurisprudenza e quando la decisione amministrativa risulti coerente con il percorso scolastico formalmente e sostanzialmente seguito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.