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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40738/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d\'appello di Trieste del 21/12/2023 che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Gorizia (3/3/2022) a Maura Marchio\' per il reato ex art. 2638, comma 2, c.c. per avere, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Julia Global Service Soc. Coop. a r.l., ostacolato l\'attività di vigilanza svolta tramite il revisore incaricato, omettendo di mettere a disposizione, nonostante ripetute richieste (PEC e raccomandata), la documentazione contabile e societaria necessaria per la revisione (periodo: 4/11/2016 - 11/01/2017). I motivi impugnatori contestavano, tra l\'altro, che la revisione cooperativa non fosse attività di pubblica vigilanza; che non fosse provata l\'effettiva conoscenza delle comunicazioni (PEC e raccomandata) da parte dell\'imputata; che la mancata risposta non integrasse dolo "consapevole" richiesto dall\'art. 2638; e lamentavano vizi nella valutazione delle attenuanti e della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha confermato che la Direzione regionale (Direzione centrale per le attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia) è l\'autorità di vigilanza di riferimento e che il revisore è soggetto ausiliario della Direzione, per cui le condotte che ostacolano l\'azione del revisore possono rientrare nell\'ambito dell\'art. 2638 c.c.. Ha però annullato la sentenza con riferimento alla sussistenza dell\'elemento soggettivo (dolo generico "consapevolmente") ritenendo che non sussistano prove sufficienti dell\'effettiva conoscenza, da parte della Marchio\', delle comunicazioni inviate; la sola presunzione di conoscenza derivante dalla notifica via PEC o raccomandata non è idonea di per sé a comprovare il dolo penale. Per queste ragioni la condanna è stata annullata sul punto e la causa rimessa ai giudici di merito per un nuovo esame sulla effettiva conoscenza/consapevolezza dell\'imputata. Sono state invece rigettate le censure dirette a escludere in radice la rilevanza della revisione cooperativa come attività di vigilanza e a negare che la mancata collaborazione potesse costituire ostacolo materiale all\'attività di vigilanza.

Norme richiamate

  • art. 2638 cod. civ.

    "Ostacolo all\'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" (rubrica) e disposizioni del comma secondo richiamate in motivazione

    La Corte interpreta l\'art. 2638 c.c. come norma mista che tutela le funzioni di vigilanza pubblica: il comma 2 punisce qualsiasi condotta (anche omissiva) che consapevolmente ostacola le funzioni di vigilanza, richiedendo un dolo generico diretto (\"consapevolmente\") e l\'effettivo verificarsi di un evento di ostacolo significativo, non un mero ritardo. La presunzione legale di conoscenza della notifica non sostituisce la prova del dolo.

  • Legge regionale Friuli Venezia Giulia 3 dicembre 2007, n. 27

    "perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall\'Albo delle società cooperative" (richiamato nel ricorso)

    La normativa regionale disciplina la vigilanza sulle cooperative e attribuisce alla Direzione regionale competenze di vigilanza e l\'utilizzo di revisori iscritti ad elenco; la Corte ne ricava che il revisore è incaricato/ausiliario dell\'organo di vigilanza regionale e che le sue verifiche rientrano nelle funzioni pubbliche di vigilanza rilevanti ai fini dell\'art. 2638 c.c.

  • decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220

    Richiamato per inquadrare il sistema nazionale di vigilanza sulle cooperative e per spiegare la disciplina generale (finalità della vigilanza, cadenza biennale delle revisioni). La Corte evidenzia che permangono competenze regionali nelle regioni a statuto speciale come il FVG.

  • art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008 (conv. l. n. 2/2009) - PEC

    La norma instaura una presunzione legale di conoscenza della comunicazione via PEC (a fini civilistici/processuali), ma la Corte chiarisce che tale presunzione non basta a provare il dolo penale dell\'imputato: per il reato è richiesta la prova della effettiva e consapevole conoscenza.

  • art. 1, comma 5, d.lgs. n. 220/2002

    La disposizione viene usata per ricordare che le funzioni di vigilanza restano ferme alle Regioni a statuto speciale nei limiti di competenza: ciò giustifica l\'applicazione della legge regionale FVG e l\'inquadramento del revisore come ausiliario della Direzione regionale.

  • art. 2196 cod. civ.

    Richiamato in relazione all\'obbligo di comunicazione della residenza agli atti pubblici: la Corte osserva che la registrazione formale in pubblici registri non prova automaticamente l\'effettiva conoscenza dell\'interessato se lo stato di fatto (es. mutamenti di domicilio) differisce.

Massime di principio

  • Il revisore incaricato nell\'ambito della vigilanza cooperativa è un soggetto ausiliario dell\'autorità pubblica di vigilanza regionale: ostacolare il revisore può integrare l\'ostacolo alle funzioni di vigilanza previsto dall\'art. 2638 c.c.
  • Il reato di cui al comma 2 dell\'art. 2638 c.c. richiede un \"evento\" (effettivo ostacolo significativo o impedimento alla funzione di vigilanza) e un dolo generico diretto (la consapevolezza di ostacolare): non è sufficiente il semplice ritardo o una condotta negligente.
  • La notifica formale (PEC, raccomandata) produce una presunzione legale di conoscenza per fini processuali/civilistici, ma non prova di per sé il dolo penale. Per la condanna penale è necessario provare l\'effettiva e consapevole conoscenza delle comunicazioni da parte dell\'imputato.
  • Le condotte omissive possono integrare il reato (omissivo improprio) se il loro effetto ha effettivamente e significativamente ostacolato l\'attività di vigilanza; tuttavia la prova dell\'elemento soggettivo rimane essenziale.
  • In casi analoghi la difesa può efficacemente contestare la prova del dolo sostenendo mancanza di effettiva conoscenza delle comunicazioni, soprattutto quando l\'organizzazione societaria prevede deleghe nella gestione della PEC o cambi di residenza non comunicati.

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