Sentenza del 11/03/2019 n. 657 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato una scissione parziale societaria, formalizzata con atto notarile il 27 dicembre 2010, come cessione occulta di ramo d'azienda, chiedendo imposte di registro, ipotecarie e catastali, interessi e sanzioni. In via preliminare sono stati dedotti vizi della notificazione e la mancata instaurazione del contraddittorio. Nel merito, i ricorrenti hanno sostenuto che la scissione fosse un'operazione prevista dal codice civile, distinta dalla cessione d'azienda, e assistita da valide ragioni economiche. L'Ufficio ha fondato la riqualificazione su successive cessioni di beni strumentali e automezzi, sull'estinzione di un credito finanziario tra le società e sull'ingresso di una nuova socia con una partecipazione ritenuta solo apparente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Ha ritenuto regolare la notificazione dell'appello e non sufficientemente provata la natura fittizia della scissione. Le cessioni successive sono state considerate ordinarie operazioni commerciali; l'estinzione del credito è stata ritenuta elemento non decisivo anche perché l'Ufficio lo aveva qualificato diversamente ai fini delle imposte sui redditi; la partecipazione della nuova socia è stata ritenuta coerente con i valori economici dei patrimoni coinvolti. La scissione è stata considerata sorretta da valide ragioni economiche, quali la riduzione dell'indebitamento, la concentrazione del patrimonio e la realizzazione di economie di scala, senza prova di un disegno elusivo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2506 del codice civile
Disciplina la scissione societaria, mediante trasferimento totale o parziale del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie.
La scissione parziale è un'operazione societaria tipica e distinta dal conferimento o dalla cessione d'azienda; la sua qualificazione formale può essere superata solo sulla base di elementi concreti e adeguatamente provati che dimostrino la natura fittizia o elusiva dell'operazione.
Art. 173 del T.U.I.R.
Disciplina gli effetti fiscali delle operazioni di scissione.
La scissione è fiscalmente riconosciuta come operazione straordinaria, ferma restando la possibilità di contestare specifiche condotte elusive quando l'Amministrazione dimostri l'aggiramento di norme tributarie.
Art. 2495, comma 1, del codice civile
Riguarda la cancellazione della società dal registro delle imprese e gli effetti dell'estinzione.
La disposizione è stata richiamata con riferimento alla successiva cancellazione di M. P. S.r.l. dal Registro delle Imprese.
Artt. 10 e seguenti del D.P.R. n. 131/1986
Norme relative all'imposta di registro e agli obblighi di registrazione.
L'Agenzia aveva invocato tali disposizioni per sostenere l'assoggettamento dell'operazione alle imposte proporzionali dovute per una cessione d'azienda; la Commissione ha escluso che fosse stata provata tale diversa qualificazione.
Art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la costituzione in giudizio e la prova della notificazione nel processo tributario.
La prova del perfezionamento della notifica postale dell'appello può risultare anche da una distinta cumulativa di spedizione recante il timbro datario delle Poste e gli elementi identificativi delle raccomandate.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la devoluzione al giudice d'appello delle questioni e dei motivi non accolti o riproposti.
I motivi riproposti dagli appellati sono stati ritenuti assorbiti dalla decisione di rigetto dell'appello dell'Ufficio.
Art. 327 del codice di procedura civile
Termine lungo per l'impugnazione delle sentenze.
È stato richiamato in relazione alla tempestività della notificazione dell'appello.
Massime di principio
- Una scissione societaria prevista e formalizzata secondo la legge non può essere riqualificata automaticamente come cessione d'azienda solo perché produce un trasferimento patrimoniale; l'Amministrazione deve fornire prova concreta della natura simulata o elusiva dell'operazione.
- Le operazioni successive tra le società coinvolte, come cessioni di beni o attrezzature, non dimostrano da sole che la scissione fosse una cessione occulta: devono essere valutate nel contesto complessivo e supportate da ulteriori elementi probatori.
- La presenza di valide ragioni economiche, quali riorganizzazione, riduzione dell'indebitamento, concentrazione delle attività ed economie di scala, è un elemento rilevante per escludere l'intento elusivo.
- L'Amministrazione finanziaria deve mantenere coerenza nella qualificazione delle medesime operazioni o poste contabili ai fini delle diverse imposte; qualificazioni contraddittorie possono indebolire la pretesa tributaria.
- La sproporzione tra la partecipazione di un nuovo socio e il patrimonio complessivo della società non è di per sé indice di simulazione, se la quota risulta coerente con il valore economico del patrimonio effettivamente apportato.
- Nel processo tributario, la notificazione postale dell'impugnazione può essere provata mediante una distinta cumulativa di spedizione con timbro postale e dati identificativi delle raccomandate, anche senza produrre singolarmente ogni ricevuta di spedizione.
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