Ordinanza n. 539/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento della sanzione disciplinare di esclusione definitiva dall'istituto irrogata a -OMISSIS--OMISSIS-, il -OMISSIS- dalla commissione disciplinare della Scuola -OMISSIS- di Firenze -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di esclusione definitiva dall’istituto irrogata al minore dalla commissione disciplinare scolastica
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sanzione disciplinare di esclusione definitiva dall’istituto. All’udienza pubblica hanno chiesto l’astensione dei magistrati che avevano già composto il collegio autore della precedente sentenza della Sezione, con la quale era stata negata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria. Tale sentenza era stata successivamente annullata con rinvio dal Consiglio di Stato. Due componenti del collegio attuale, uno dei quali con funzioni di presidente e uno con funzioni di relatore, hanno dichiarato di volersi astenere.
La decisione
Il TAR ha preso atto delle dichiarazioni di astensione di due componenti del collegio e ha ritenuto necessario fissare una nuova udienza di discussione, così da consentire la formazione di un nuovo collegio giudicante incaricato di decidere il ricorso. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell’impugnazione né sulla questione di giurisdizione. Nulla sulle spese. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e di ogni altro dato idoneo a identificarli in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 17 c.p.a.
Richiamato quale base processuale nel contesto della trattazione dell’astensione dei magistrati e della necessità di rinnovare il collegio giudicante.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando componenti del collegio chiamato a decidere una controversia dichiarano la propria astensione, il giudice deve fissare una nuova udienza per consentire la formazione di un collegio diverso, senza procedere alla decisione della causa con il collegio originario.
- La dichiarazione di astensione di componenti del collegio determina un effetto meramente organizzativo-processuale sulla composizione dell’organo giudicante e non comporta, di per sé, alcuna decisione sul merito della domanda o sulla giurisdizione.
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