Cassazione Civile, Ordinanza n. 31977/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di alcune fatture relative a una fornitura. L’opposizione al decreto era stata proposta da un soggetto che il giudice di merito ha ritenuto diverso dall’ingiunto e dunque privo di legittimazione ad causam, perché l’obbligazione contrattuale risultava intercorsa con una distinta confederazione artigiana nei cui confronti era stato emesso e notificato il monitorio. Il tribunale ha confermato il rigetto dell’opposizione e la declaratoria di esecutività del decreto. In cassazione la parte opponente ha articolato tre motivi, tutti costruiti come vizi di motivazione, erronea ricostruzione del fatto, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 2697 c.c.; ha inoltre dedotto contraddittorietà della sentenza e violazione degli artt. 112 e 118 c.p.c., sostenendo che non vi fosse prova del credito o del rapporto obbligatorio e che la motivazione fosse insufficiente. La Corte ha rilevato però che i motivi non colpivano la ratio decidendi, non indicavano un preciso fatto storico omesso e, in ogni caso, il giudizio era assistito da doppia conforme, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la ricorrente non aveva censurato la reale ratio decidendi, fondata sulla diversità soggettiva tra l’ingiunto e l’opponente e quindi sulla carenza di legittimazione ad causam dell’opponente. Ha inoltre ribadito che il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico decisivo, qui mancata, e che operava la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancata attività difensiva della resistente; è stato invece disposto l’onere del versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato nei motivi del ricorso come parametro dell’asserita errata ricostruzione del fatto storico, ma la Corte ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l’omesso esame di elementi istruttori o una motivazione ritenuta insufficiente.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la prova del credito, ma la Corte non ha accolto la censura perché i motivi non erano diretti alla ratio decidendi e non deducevano un fatto storico decisivo.
art. 118 c.p.c.
Invocato come parametro della pretesa omissione motivazionale, senza che ciò scalfisse la declaratoria di inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione rilevante.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando i giudici di merito hanno deciso sulla base del medesimo iter logico-argomentativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, conseguente all’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica specificamente un fatto storico decisivo, esistente nel processo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato omesso.
- Non è sufficiente censurare genericamente la motivazione, contestare la valutazione delle prove o denunciare l’omesso esame di documenti o elementi istruttori, se il fatto storico rilevante risulta comunque considerato dal giudice di merito.
- Quando il giudice di appello conferma la decisione di primo grado sulla base del medesimo nucleo logico-argomentativo, opera la doppia conforme e risulta preclusa la censura di omesso esame dei fatti decisivi.
- Se il ricorso non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, le doglianze sono inammissibili perché non incidono sulla base effettiva della decisione.
- La carenza di legittimazione ad causam dell’opponente, per estraneità al rapporto sostanziale dedotto nel monitorio, comporta il mantenimento dell’efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
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