Cassazione Civile, Ordinanza n. 17766/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva notificato a una società operante nel settore alberghiero un verbale ispettivo e un successivo avviso di addebito per il pagamento di contributi omessi, assumendo che dodici dipendenti fossero stati erroneamente inquadrati nel settore terziario anziché nel settore industria, perché adibiti a un'attività edile ritenuta autonoma rispetto alla gestione alberghiera. La società aveva contestato l'addebito sostenendo che i lavori edili svolti dai dipendenti fossero solo accessori e complementari all'attività principale turistico-alberghiera. In appello, però, la decisione di primo grado favorevole alla società era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto che la costruzione di mini appartamenti/villette e di una piscina annessi alla struttura ricettiva fosse un'attività edilizia distinta e autonoma, tale da imporre l'inquadramento del personale nel settore edilizia-industria. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'accessorietà dell'attività edile rispetto a quella alberghiera, per non avere la Corte considerato che l'attività ausiliaria segue il regime previdenziale dell'attività principale; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della L. n. 88 del 1989 e dell'art. 2070, comma 2, c.c., sostenendo che, quando un'impresa svolga attività plurime prive di autonomia organizzativa e dirette a completare o migliorare l'attività principale, deve applicarsi il regime previdenziale di quest'ultima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la distinzione operata dalla Corte d'appello tra, da un lato, l'attività di mera manutenzione della struttura alberghiera, inscindibilmente collegata alla gestione ricettiva, e, dall'altro, l'attività di costruzione di nuove villette e di una piscina, considerata autonoma, con propria organizzazione, professionalità e mezzi, e non confluita nella gestione dell'albergo. Di conseguenza è stato confermato l'inquadramento dei lavoratori addetti al cantiere nel settore industria e la legittimità dell'avviso di addebito contributivo. La Corte ha inoltre osservato che la valutazione compiuta dalla Corte territoriale integra un accertamento di fatto, se adeguatamente motivato, sottratto al sindacato di legittimità. È stato altresì dichiarato che, per effetto del rigetto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto, senza pronuncia sulle spese perché l'INPS non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo
il motivo era diretto a denunciare l'omesso esame dell'accessorietà dell'attività edile rispetto a quella alberghiera, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la valutazione della autonomia o accessorietà dell'attività è stata già compiuta in fatto dalla Corte territoriale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato invocato per denunciare la errata applicazione della disciplina sull'inquadramento previdenziale delle imprese con attività plurime, ma la Corte ha escluso la violazione di legge perché l'attività edile era autonoma e distinta.
art. 49 della legge n. 88 del 1989
richiamato come norma che governa l'inquadramento previdenziale delle imprese e che, secondo il ricorrente, imporrebbe di seguire l'attività principale quando le attività secondarie non abbiano autonomia; la Corte ha però ritenuto non applicabile tale regola alla costruzione autonoma di nuovi manufatti.
art. 2070, secondo comma, c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che, nelle attività plurime prive di autonomia, il regime giuridico segue l'attività principale; la Corte ha escluso la fondatezza dell'assunto in presenza di un'attività edilizia autonoma.
art. 378 c.p.c.
la memoria depositata ai sensi di tale norma può solo illustrare motivi già proposti e non introdurre nuovi argomenti; perciò non è stato esaminato il tema della decorrenza della variazione di classificazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
in conseguenza del rigetto, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di inquadramento previdenziale, quando un'impresa svolge attività tra loro distinte e ciascuna dotata di autonomia organizzativa e funzionale, l'inquadramento non segue l'attività principale, ma va riferito al settore proprio dell'attività concretamente svolta dai lavoratori interessati.
- Se l'attività secondaria è meramente ausiliaria o di manutenzione e non ha autonomia rispetto alla gestione dell'attività principale, essa può essere assorbita nel regime previdenziale di quest'ultima; se invece consiste nella realizzazione di nuovi manufatti o in una diversa attività produttiva autonoma, essa richiede un autonomo inquadramento contributivo.
- La prova dell'esistenza di un credito contributivo fondato su un diverso inquadramento previdenziale grava sull'ente previdenziale che lo fa valere.
- La distinzione tra attività accessoria e attività autonoma, quando sorretta da motivazione adeguata, integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e rilevante.
- Le difese svolte con memoria in cassazione non possono introdurre questioni nuove, ma solo sviluppare motivi già contenuti nel ricorso introduttivo.
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