Sentenza del 20/07/2015 n. 4278 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Rettifica del valore dichiarato nell'atto di vendita - Criterio sintetico-comparativo - Infondatezza della rettifica - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta infondata nel caso concreto. Tuttavia, è stato chiarito che, quando l'Ufficio fonda la rideterminazione del valore su comparazioni con altre compravendite, spetta al contribuente fornire elementi idonei a superare o smentire i valori e gli elementi probatori acquisiti dall'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rettifica, ai fini dell'imposta di registro, del valore dichiarato in un atto di vendita immobiliare. L'Ufficio aveva determinato un maggior valore utilizzando il criterio sintetico-comparativo, fondato sul confronto con i prezzi risultanti da altre compravendite di immobili situati nelle vicinanze. Il contribuente contestava la rettifica, ritenendola infondata.
Norme richiamate
Art. 51 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato nell'atto ai fini dell'imposta di registro, anche mediante il criterio sintetico-comparativo basato su trasferimenti di immobili comparabili. Il contribuente, per contestare efficacemente la rettifica, deve fornire elementi concreti idonei a mettere in discussione i valori comparativi utilizzati dall'Ufficio.
Massime di principio
- In caso di rettifica del valore immobiliare fondata su compravendite comparabili, l'Ufficio deve indicare elementi concreti e pertinenti di confronto, mentre il contribuente deve fornire prova specifica delle differenze tra gli immobili o di altri fattori capaci di giustificare il valore dichiarato.
- La semplice contestazione generica della stima dell'Amministrazione normalmente non è sufficiente: occorrono documenti, perizie, caratteristiche oggettive dell'immobile, condizioni di vendita o altre circostanze idonee a ridimensionare il valore comparativo.
- Il fatto che la rettifica sia basata sul criterio sintetico-comparativo non la rende automaticamente valida; la comparazione deve essere effettivamente attendibile e riferita a immobili adeguatamente simili per ubicazione, caratteristiche, destinazione e periodo della vendita.
- L'onere probatorio è sostanzialmente ripartito: l'Ufficio deve motivare la rettifica e indicare i dati comparativi, mentre il contribuente deve dimostrare, con elementi specifici, perché tali dati non siano applicabili al caso concreto o perché il valore dichiarato sia corretto.
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