Sentenza del 23/11/2016 n. 23846 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e il difetto di motivazione, contestando la validità della notificazione dell'avviso di liquidazione, atto prodromico alla cartella. In particolare, ha sostenuto che la relata di notifica fosse stata prodotta solo in copia e risultasse illeggibile quanto alle ricerche effettuate dall'agente notificatore; che, al momento dei tentativi di notifica, ella risultasse già trasferita anagraficamente a un diverso indirizzo; e che l'Amministrazione avesse invece tentato la notifica presso il precedente indirizzo, dichiarandola irreperibile e procedendo poi al deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova idonea della regolarità delle ricerche e della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando gli effetti della cartella fondata sull'avviso di liquidazione non validamente notificato. La Corte ha ritenuto che l'impossibilità di verificare la ritualità della notifica dovesse ricadere sull'Amministrazione, gravata dell'onere della prova. Ha inoltre rilevato che il ricorso alla procedura dell'art. 140 c.p.c. richiede ricerche diligenti e specificamente documentate presso il corretto luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500, oltre accessori e rimborso forfettario; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
Disciplina la notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario. Prima di ricorrere a forme sostitutive, l'ufficiale notificatore deve verificare diligentemente il corretto indirizzo del destinatario.
Art. 140 c.p.c.
Il ricorso alla procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario, richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 c.p.c.
La notifica mediante deposito presso la casa comunale è legittima solo quando il destinatario sia effettivamente irreperibile presso il corretto indirizzo e le ricerche svolte siano specifiche, diligenti e documentate. Non basta attestare genericamente l'irreperibilità.
Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
È illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi quando il messo notificatore attesti la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale, senza indicare le ricerche compiute.
Per gli atti tributari, l'Amministrazione deve dimostrare di aver seguito la procedura notificatoria corretta e di aver verificato l'effettiva irreperibilità del contribuente; la sola indicazione del comune o del domicilio fiscale non è sufficiente.
Art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973
La CTR aveva richiamato la decorrenza del mutamento del domicilio fiscale dal sessantesimo giorno successivo alla variazione. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto non verificabile la correttezza di tale ragionamento in assenza della relata originale e della prova delle ricerche effettuate.
Massime di principio
- Quando si contesta la validità della notifica di un atto tributario, l'Amministrazione deve provare documentalmente il corretto svolgimento dell'intero procedimento notificatorio, inclusa la relata e le ricerche effettuate.
- La notifica ex art. 140 c.p.c. non può essere utilizzata automaticamente dopo un tentativo fallito: è necessario verificare il corretto indirizzo risultante per il destinatario e descrivere in modo concreto le ricerche svolte.
- La mera irreperibilità del contribuente presso un precedente indirizzo o la semplice indicazione del comune di trasferimento non dimostrano l'irreperibilità assoluta e non legittimano, da sole, il deposito presso la casa comunale.
- Se il destinatario dimostra di avere già trasferito la residenza prima del tentativo di notifica, la notificazione eseguita al vecchio indirizzo può essere nulla, salvo prova dell'applicabilità di una diversa disciplina sulla decorrenza del domicilio fiscale.
- L'incertezza o l'assenza della documentazione necessaria per verificare la regolarità della notifica grava sull'Amministrazione, che dispone degli atti e ha l'onere di produrli.
- La nullità della notifica dell'atto impositivo presupposto può compromettere la validità della successiva cartella di pagamento, consentendo al contribuente di impugnarla per mancata conoscenza dell'atto prodromico.
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