Risoluzione n. 25 del 3/03/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i contributi integrativi versati volontariamente all'ENPAB sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, se effettivamente rimasti a carico del contribuente e nel rispetto della disciplina sulla contribuzione volontaria. Viene distinto il regime dei contributi obbligatori, in linea generale indeducibili, da quello dei contributi integrativi minimi obbligatori e dei versamenti volontari, che possono beneficiare della deduzione in presenza dei presupposti previsti.
Deducibilità dei contributi integrativi volontari ENPAB
Deducibilità dei contributi integrativi volontari ENPAB
La risoluzione affronta il trattamento fiscale dei contributi integrativi versati volontariamente all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB). L'intervento chiarisce il rapporto tra disciplina previdenziale dell'ente e deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR.
Quesito posto dall'ENPAB
L'ENPAB segnala che, ai sensi del proprio regolamento, gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo integrativo obbligatorio, calcolato con una maggiorazione percentuale del 2% sui corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione, anche svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Il regolamento prevede anche la possibilità di contribuzione volontaria. L'Ente chiede se il contributo integrativo versato volontariamente sia deducibile fiscalmente.
Tesi prospettata dal contribuente
L'ENPAB richiama la risoluzione n. 69/E del 18 maggio 2006, con cui era stata riconosciuta la deducibilità del contributo integrativo minimo obbligatorio quando rimasto effettivamente a carico del contribuente. Sostiene che analogo trattamento debba applicarsi anche ai contributi integrativi versati volontariamente, poiché anch'essi sarebbero ausiliari del contributo soggettivo.
Quadro regolamentare dell'ENPAB
L'Agenzia ricostruisce il sistema contributivo previsto dal regolamento dell'ENPAB:
- il contributo soggettivo è obbligatorio ed è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, anche derivante da collaborazione coordinata e continuativa o partecipazione in società di persone, con previsione di un contributo minimo obbligatorio;
- il contributo integrativo si applica con una maggiorazione del 2% sui corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione, anche se svolta in collaborazione coordinata e continuativa;
- il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del debitore;
- il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d'acconto ai fini IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- è previsto anche un contributo integrativo minimo obbligatorio.
Regola generale sui contributi integrativi obbligatori
Secondo la risoluzione, i contributi integrativi obbligatori, essendo assistiti dal meccanismo della rivalsa, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo né alla base imponibile IRPEF. Per tale ragione, in linea generale, sono indeducibili dal reddito del contribuente.
Contributo integrativo minimo obbligatorio
Diverso è il caso del contributo integrativo minimo obbligatorio. La risoluzione ribadisce che, quando il contributo è dovuto in misura minima per effetto di un volume d'affari limitato o pari a zero, esso ha natura previdenziale ed è obbligatorio. In tali ipotesi, se resta effettivamente a carico del contribuente, è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR.
Disciplina della contribuzione volontaria
Il regolamento ENPAB consente la prosecuzione volontaria quando l'iscritto cessi l'attività autonoma che ha dato origine all'obbligo di iscrizione. La facoltà è finalizzata a conseguire il requisito contributivo necessario per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari.
L'autorizzazione può essere concessa se l'iscritto:
- può far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la domanda, oppure almeno tre contributi annuali obbligatori, qualunque sia l'epoca del versamento;
- mantiene l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi.
Dopo l'autorizzazione, l'iscritto deve versare il contributo soggettivo obbligatorio maggiorato del contributo integrativo obbligatorio, in misura pari all'ultima contribuzione obbligatoria versata all'ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Se la prosecuzione volontaria viene interrotta, il versamento può essere ripreso entro sei mesi dalla scadenza prevista per l'ultimo contributo dovuto, con applicazione degli interessi di mora al tasso legale.
Soggetti interessati dalla contribuzione volontaria
La risoluzione identifica come destinatari della contribuzione volontaria i biologi che, inizialmente iscritti all'ENPAB in quanto esercenti attività autonoma, abbiano cessato tale attività ma mantengano l'iscrizione all'albo e all'ente. I versamenti volontari sono finalizzati al perfezionamento dei requisiti contributivi necessari per ottenere la pensione.
Inquadramento fiscale ex art. 10, comma 1, lett. e) TUIR
L'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR consente la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché di quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, inclusi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
L'Agenzia osserva che la norma agevolativa si estende ai contributi facoltativi comunque finalizzati al conseguimento della pensione, quali:
- riscatti, ad esempio del corso di laurea;
- prosecuzione volontaria del versamento dei contributi;
- ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni obbligatorie.
Deducibilità dei contributi volontari ENPAB
In applicazione di un'interpretazione logico-sistematica della norma, l'Agenzia ritiene che la deducibilità possa essere riconosciuta anche ai contributi volontari versati all'ENPAB da soggetti che, pur avendo cessato l'attività autonoma, continuino a versarli alla cassa di previdenza che in precedenza costituiva la loro forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
La deduzione è ammessa:
- se i contributi volontari sono effettivamente rimasti a carico del contribuente;
- nel rispetto di tutte le disposizioni normative che regolano la contribuzione volontaria.
Limiti derivanti dalla disciplina previdenziale
La risoluzione richiama l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui la contribuzione volontaria non è ammessa per periodi di assicurazione coincidenti con altre forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti, né per periodi successivi alla decorrenza della pensione diretta liquidata a carico di tali forme.
Conclusione operativa
La conclusione dell'Agenzia è che i contributi integrativi versati volontariamente all'ENPAB sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, purché restino effettivamente a carico del contribuente e siano rispettate le condizioni previste dalla disciplina della contribuzione volontaria. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull'applicazione uniforme dei principi enunciati.
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