Sentenza del 28/12/2016 n. 27114 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto della società francese al pagamento, da parte del Tesoro italiano, del credito d’imposta sui dividendi ricevuti l’11 giugno 1997 dalla partecipata italiana F. s.p.a., previsto dall’art. 10, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’istanza, presentata il 30 novembre 1999, fosse tardiva: secondo il primo motivo avrebbe dovuto applicarsi il termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992; secondo il secondo motivo il termine decadenziale di 18 mesi previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973; secondo il terzo motivo l’applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione avrebbe violato i principi convenzionali di reciprocità e non discriminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha stabilito che il pagamento previsto dalla Convenzione italo-francese non costituisce un rimborso di un’imposta indebitamente versata, ma un pagamento autonomo riconosciuto alla società madre francese per attenuare la doppia imposizione economica sui dividendi. Pertanto non si applicano né il termine decadenziale di 18 mesi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 né il termine biennale dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. In assenza di una disciplina specifica, l’istanza è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c.; essendo stata presentata entro tale termine, è stata ritenuta tempestiva. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 10, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989
Una società residente della Francia (...) che riceve da una società residente dell’Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d’imposta se fossero ricevuti da un residente dell’Italia, ha diritto a un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d’imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2.
La disposizione attribuisce alla società francese percipiente un diritto autonomo a un pagamento compensativo, finalizzato a eliminare o attenuare la doppia imposizione economica sui dividendi.
Articoli 14, comma 1, e 92 del T.U.I.R., nella versione vigente ratione temporis
Le norme individuavano il credito d’imposta sui dividendi spettante, secondo il regime allora vigente, ai percipienti residenti in Italia; tale credito costituisce il parametro per determinare il pagamento spettante alla società francese in base alla Convenzione.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine decadenziale previsto per le domande di rimborso di somme direttamente versate e non dovute non si applica al pagamento convenzionale, perché quest’ultimo non deriva da un versamento indebito, da un errore materiale o da una duplicazione d’imposta effettuata dallo stesso contribuente.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma di chiusura sui rimborsi tributari opera per imposte versate ma non dovute nell’an o nel quantum; non disciplina il diritto autonomo al pagamento previsto dalla Convenzione italo-francese.
Art. 2946 del codice civile
In assenza di un termine speciale di decadenza o prescrizione, il diritto al pagamento convenzionale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Art. 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia
I nazionali di uno Stato (...) non sono assoggettati nell’altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
L’applicazione della prescrizione decennale non è discriminatoria, poiché non impone alla società francese un trattamento più oneroso e il medesimo regime si applicherebbe anche a una società italiana nella stessa situazione.
Legge n. 20/1992
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia il 5 ottobre 1989.
Massime di principio
- Quando una convenzione internazionale riconosce a un soggetto un pagamento compensativo autonomo, tale pagamento non deve essere automaticamente qualificato come rimborso di un’imposta indebitamente versata.
- I termini decadenziali previsti per i rimborsi tributari si applicano solo quando ricorrono i presupposti specifici della norma, come il versamento diretto da parte del richiedente e l’inesistenza, duplicazione o erroneità dell’obbligo fiscale.
- Se il diritto nasce direttamente da una convenzione internazionale e manca una disciplina nazionale specifica sulla decadenza, può trovare applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c.
- La doppia imposizione economica tra società partecipata e società madre non equivale alla duplicazione della stessa imposta versata due volte dallo stesso contribuente.
- Il principio di non discriminazione non impone necessariamente l’applicazione del termine più breve previsto per i contribuenti residenti; vieta invece che al soggetto straniero sia applicato un regime più oneroso rispetto a quello riservato a soggetti nazionali nella medesima situazione.
- In casi analoghi occorre verificare anzitutto la fonte del diritto al pagamento, distinguendo tra rimborso di un versamento indebito e attribuzione convenzionale autonoma, poiché da tale qualificazione dipende il termine per presentare l’istanza.
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