Cassazione Penale, Sentenza n. 14965/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del sequestro probatorio di un telefono Samsung e di un auricolare bluetooth operato durante lo svolgimento dell'esame per la patente di guida (contestata la violazione degli artt. 1 e 2 della legge 475/1925), per carenza e insufficienza della motivazione nel verbale di sequestro e nel decreto di convalida: mancata indicazione degli elementi essenziali del fatto (descrizione dell'azione contestata), assenza del nesso tra i dispositivi sequestrati e il reato, e della indicazione della concreta finalità probatoria e della necessità/indispensabilità del vincolo reale
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Teramo che il decreto di convalida del sequestro del 23/05/2023. Il giudice ha ritenuto che il decreto del pubblico ministero fosse carente di motivazione: esso indicava solo la norma violata e taluni elementi di tempo e luogo, ma non forniva alcuna descrizione dei fatti né una motivazione concreta sul collegamento tra reato e beni sequestrati né sulla finalità probatoria e sull'indispensabilità del vincolo reale. Conseguentemente è stata disposta la restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto
Norme richiamate
Legge 475/1925
Norma individuata come fonte della fattispecie penale contestata (uso illecito di strumenti durante l'esame); la Corte sottolinea che l'indicazione della norma non è sufficiente: il decreto deve anche descrivere gli elementi essenziali del fatto che costituiscono il "fumus" di violazione di tale legge
Codice di procedura penale
Richiamati dalla ricorrente per censurare la mancata motivazione del verbale e del decreto di convalida; la Corte evidenzia l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti cautelari e probatori e la necessità che la motivazione contenga elementi fattuali minimi
Decreto-Legge n. 137 del 2020
Richiamato come norma procedurale in base alla quale è stato trattato il ricorso (procedura di trattazione accelerata ex art. 23 D.L. 137/2020)
Legge 8 aprile 2015, n. 47
Le modifiche introdotte sono ritenute rilevanti per rafforzare l'obbligo motivazionale nei procedimenti di riesame dei sequestri; la Corte ricorda che le regole sul potere di annullamento del tribunale si applicano anche al sequestro probatorio nella misura in cui impongono una valutazione autonoma degli elementi di fatto
Codice di procedura penale
art. 309, comma nono; art. 324, comma settimo
Art. 309/9 richiamato (mediante la giurisprudenza) per il principio che il tribunale del riesame può annullare il provvedimento se manca la motivazione o questa non contiene una autonoma valutazione; art. 324/7 è richiamato per il rinvio e la compatibilità con il procedimento di riesame del sequestro probatorio
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, oltre alla indicazione della norma contestata, una descrizione anche sommaria dei fatti (estremi essenziali di tempo, luogo e azione) che motivi il fumus del reato
- Deve essere specificato il nesso qualificato tra la cosa sequestrata e il reato (perché la cosa è corpo del reato o pertinente) e non è sufficiente la mera enunciazione normativa
- Il decreto deve indicare la concreta finalità probatoria perseguita con il sequestro e spiegare la necessità/indispensabilità del vincolo reale nel breve termine (pericolo di alterazione, dispersione o modificazione)
- Il Tribunale del riesame è tenuto ad esaminare l'autonomia della motivazione e ad annullare il provvedimento se questa manca o è manifestamente insufficiente; tale carenza non è sanabile dal semplice richiamo formale agli articoli di legge
- In caso di sequestro di dispositivi elettronici occorre motivare specificamente il pericolo di perdita o alterazione dei dati e il collegamento degli stessi con gli elementi probatori necessari per l'accertamento del reato
- Se la motivazione è carente, la conseguenza è l'annullamento senza rinvio del decreto di convalida e la restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto
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