Ordinanza n. 2144/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della delibera Collegio docenti n. 48 del 30.10.2025 dell'Istituto Tecnico Liceo Scienze Applicate "Luigi Trafelli" di Nettuno avente ad oggetto la pregiudiziale esclusione dei docenti ITP diplomati dalla candidatura per la figura di ‘Esperto’ nei Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni - Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 - Fondo sociale europeo plus (FSE+), di cui all'Avviso pubblico Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 81652 del 23.05.2025, avviati dal suddetto Istituto con il progetto ESO4.6.A4.A (candidatura n. 16046); - della griglia di valutazione Esperto - Piano Estate adottata con la suddetta impugnata delibera collegiale (Allegato 1); - se ritenuto del caso, del medesimo Avviso pubblico Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 81652 del 23.05.2025; - e per quanto di interesse, di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti ai ricorrenti, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione alla suddetta delibera ai fini della individuazione del personale docente destinatario di incarichi di Esperti nell'ambito dei vari moduli allegati alla candidatura Istituto Tecnico - Liceo Scienze Applicate "Luigi Trafelli" di Nettuno n. 16046 per il progetto ESO4.6.A4.A - “La scuola attiva”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del collegio docenti che escludeva i docenti ITP diplomati dalla candidatura per il ruolo di Esperto nei percorsi educativi e formativi del Piano Estate, nonché la relativa griglia di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ITP)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del collegio docenti e la griglia di valutazione con cui un istituto scolastico aveva precluso agli insegnanti tecnico-pratici diplomati la partecipazione alla selezione per incarichi di Esperto nell'ambito di progetti finanziati dal Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027. La contestazione riguardava l'irrazionalità e la contraddittorietà dell'esclusione, in relazione alla natura laboratoriale dei progetti e alle competenze specifiche possedute dagli ITP. I ricorrenti hanno inoltre censurato la scelta di escludere dalla griglia il criterio della coerenza dei titoli di studio e professionali con l'area tematica del modulo, nonostante l'amministrazione avesse dichiarato di voler garantire elevati standard qualitativi per la realizzazione delle attività progettuali.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e ha sospeso la previsione che vietava agli insegnanti tecnico-pratici di partecipare alla selezione per il profilo di Esperto. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto prima facie contraddittoria e irrazionale la scelta dell'amministrazione scolastica: la natura laboratoriale dei progetti rendeva non immediatamente comprensibile l'esclusione degli ITP, soprattutto in presenza di competenze specifiche potenzialmente pertinenti. Il giudice ha rilevato che le difese dell'amministrazione non spiegavano adeguatamente perché un insegnante tecnico-pratico non potesse svolgere il ruolo di Esperto. È stata tuttavia salvaguardata la discrezionalità degli organi collegiali nel valutare diversamente i candidati in ragione del diverso titolo di studio posseduto. L'accoglimento è stato disposto anche in considerazione dell'imminente svolgimento della procedura selettiva. La trattazione di merito è stata fissata per il 14 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sussistenti, in sede di cognizione sommaria, ragioni sufficienti per sospendere la previsione lesiva.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esclusione a priori di una categoria di candidati da una procedura selettiva deve essere sorretta da una giustificazione coerente con l'oggetto e le finalità della selezione; in assenza di tale giustificazione, la preclusione può risultare prima facie irrazionale e contraddittoria.
- Quando una procedura riguarda attività di natura laboratoriale, l'amministrazione non può escludere automaticamente gli insegnanti tecnico-pratici senza spiegare perché le loro competenze specifiche siano incompatibili con il profilo selezionato.
- L'esclusione di un criterio relativo alla coerenza dei titoli di studio e professionali con l'area tematica del modulo può risultare contraddittoria rispetto all'obiettivo dichiarato di garantire elevati standard qualitativi, se impedisce di valorizzare la pertinenza delle competenze dei candidati.
- La sospensione cautelare di una clausola di esclusione non elimina la discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione comparativa dei candidati: l'organo competente può attribuire un diverso rilievo ai titoli posseduti, purché la valutazione sia effettuata senza preclusioni irragionevoli e secondo criteri coerenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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