Cassazione Civile, Ordinanza n. 20660/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che, cessato dal servizio presso l'Aeronautica Militare e poi assunto da una compagnia aerea privata, aveva chiesto di rideterminare l'onere imposto dall'INPS per il passaggio della contribuzione dal rapporto pubblico a quello privato. L'INPS aveva quantificato l'onere applicando la disciplina della ricongiunzione con interessi composti al 4,50% annuo ex art. 2 L. 29/1979; il lavoratore aveva scelto il pagamento rateale e aveva poi contestato l'importo, sostenendo di non aver prestato acquiescenza e di non dover sopportare quegli interessi. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, escludendo l'acquiescenza, rideterminando l'importo dovuto e disponendo la restituzione di quanto versato in eccedenza. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. unico L. 322/1958 e dell'art. 2 L. 29/1979, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato l'istituto della ricongiunzione, invece della costituzione della posizione assicurativa disciplinata dal d.P.R. 1092/1973, con conseguente illegittima applicazione degli interessi composti e dell'onere a carico dell'assicurato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la tesi dell'Istituto secondo cui, nel caso di dipendente statale cessato dal servizio senza diritto a pensione e poi transitato nel settore privato, opera la costituzione ope legis della posizione assicurativa ex artt. 124 e 125 d.P.R. 1092/1973, istituto speciale che trasferisce la contribuzione senza interessi, e non la ricongiunzione ex L. 29/1979. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. unico L. 322/1958
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente mal applicata dalla Corte d'appello
art. 2 L. 29/1979
richiamato dal ricorrente e dalla Corte territoriale quale base della ricongiunzione con applicazione dell'interesse composto del 4,50% annuo; la Cassazione ne esclude l'applicabilità alla fattispecie
art. 5 L. 29/1979
disciplina la ricongiunzione con trasferimento dei contributi maggiorati degli interessi composti al 4,50% annuo; ritenuta non applicabile alla contribuzione soggetta alla disciplina speciale
art. 124 d.P.R. 1092/1973
prevede la costituzione della posizione assicurativa presso l'AGO con trasferimento dei contributi senza interessi; norma speciale applicabile al caso
art. 125 d.P.R. 1092/1973
stabilisce che i contributi relativi al rapporto di impiego statale sono trasferiti senza interessi; la Corte ne valorizza la specialità rispetto alla L. 29/1979
art. 126 d.P.R. 1092/1973
l'esclusione della costituzione della posizione assicurativa riguarda l'ipotesi di assunzione di un altro "servizio", inteso come nuovo rapporto di pubblico impiego, non un rapporto di lavoro privato
art. 12 undecies L. 122/2010
richiamato solo per indicare l'avvenuta abrogazione delle norme del d.P.R. 1092/1973 a decorrere da tale legge, senza incidere sulla fattispecie ratione temporis
art. 2, co. 2 L. 29/1979
la Corte ribadisce che il regime degli interessi composti non si applica ai contributi soggetti alla costituzione della posizione assicurativa
artt. 124/125 d.P.R. n. 1092/1973
considerati congiuntamente come disciplina speciale che prevale sulla ricongiunzione quanto al regime degli interessi
Massime di principio
- La costituzione della posizione assicurativa prevista per il dipendente statale che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione è istituto speciale rispetto alla ricongiunzione dei contributi: quando ne ricorrono i presupposti, si applica la disciplina speciale e non quella generale della ricongiunzione.
- Se il lavoratore cessato dal pubblico impiego instaura successivamente un rapporto di lavoro privato, la previsione che esclude la costituzione della posizione assicurativa per l'assunzione di un altro "servizio" si riferisce al nuovo impiego pubblico, non al lavoro privatistico.
- I contributi trasferiti ai fini della costituzione della posizione assicurativa sono trasmessi senza applicazione di interessi; non è consentito far rivivere, in un successivo passaggio ricongiuntivo, il regime degli interessi composti previsto per la ricongiunzione su quote contributive già soggette a disciplina speciale.
- Nel cumulo o trasferimento di posizioni contributive, ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla disciplina speciale propria del rapporto di origine, che prevale sulla disciplina generale incompatibile.
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