Sentenza del 28/02/2023 n. 6090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La S. s.a. ha chiesto il rimborso della ritenuta applicata sui dividendi percepiti da Moncler Spa sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l'imposta sostitutiva ridotta prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3-ter (aliquota 1,375%) per utili distribuiti a società residenti in uno Stato UE e soggette a imposta su redditi senza stabile organizzazione. L'Agenzia ha formato ricorso in Cassazione dopo che CTP e CTR avevano accolto la domanda della società. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, in sintesi: (i) che il contribuente non avrebbe fornito la prova di essere il beneficiario effettivo (tesi di conduit company) e che tale onere probatorio graverebbe sul contribuente; (ii) che non sarebbe stata dimostrata l'effettiva tassazione dei dividendi nello Stato estero, essendo necessaria la prova concreta dell'imposta pagata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha osservato che l'art. 27, comma 3-ter non richiede espressamente il requisito del beneficiario effettivo e che l'aliquota speciale (1,375%) mira ad armonizzare il trattamento fiscale dei percipienti esteri. La Corte ha ritenuto che l'onere di provare l'esistenza di una creazione artificiosa (conduit/abuso) grava sull'amministrazione e richiede elementi oggettivi e soggettivi (volontà di ottenere un vantaggio fiscale mediante artifici). La documentazione prodotta dalla società (dichiarazioni dei redditi, certificat de residence lussemburghese, documentazione bancaria) è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la residenza e la soggezione ad imposta nello Stato UE e il percepimento dei dividendi; non è richiesta la prova del concreto pagamento delle imposte all'estero, ma la mera soggezione ad imposta è sufficiente. Per queste ragioni la sentenza di merito è stata confermata. L'Agenzia è condannata alle spese di lite (e non è tenuta al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto da D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater, in quanto le amministrazioni dello Stato sono esentate).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3-ter
Prevede l'aliquota sostitutiva ridotta (1,375%) per utili distribuiti a società residenti in Stati UE soggette ad imposta; la Corte rileva che la norma non fa espresso riferimento al requisito del "beneficiario effettivo" e che la riduzione è finalizzata all'armonizzazione fiscale; eventuali contestazioni di abuso (conduit) vanno provate dall'amministrazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27-bis / art. 27 (richiami)
Distinzione tra norme che disciplinano i flussi 'in entrata' e 'in uscita'; la controversia riguarda gli utili in uscita assoggettati alla ritenuta prevista per i dividendi.
Codice civile, art. 2697
Norma sul testo dell'onere della prova; applicata nel quadro del giudizio ma la Corte ritiene che, nella fattispecie, l'onere di provare una creazione artificiosa vada all'amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Motivazione in relazione ai vizi di diritto denunciati in cassazione; la Corte rigetta il vizio perché si tratta di apprezzamenti di fatto e di corretta interpretazione normativa già svolta dai giudici di merito.
Giurisprudenza UE e nazionale (ex multis CJUE 26/02/2019; Cass. 10/11/2017 n.26656; Cass. 10/07/2020 n.14756)
Principi richiamati: l'accertamento di una pratica abusiva richiede elementi oggettivi e soggettivi (creazione artificiosa e volontà di sfruttamento fiscale); la mancanza di dipendenti o una struttura ridotta non è di per sé sufficiente a dimostrare abuso; la ridotta tassazione prevista mira a evitare la doppia imposizione.
Cass. n. 5152/2022; Cass. 05/07/2022 n.21302; Cass. 04/07/2022 n.21159
Richiamate per affermare che, ai fini del rimborso, è sufficiente dimostrare la soggezione ad imposta nello Stato estero; non è necessario provare il concreto versamento delle imposte.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24/12/2012, n. 228, art.1, comma 17)
Norma sul contributo unificato; la Corte ricorda che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che sono esentate dal versamento.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso della ritenuta ridotta ai sensi dell'art. 27, comma 3-ter (utili in uscita), il contribuente deve provare la residenza e la soggezione ad imposta nello Stato UE di residenza: la certificazione di residenza fiscale (certificate of residence) e le dichiarazioni dei redditi sono documenti idonei; non è richiesta la prova del concreto pagamento delle imposte estere.
- La norma che fissa l'aliquota ridotta non richiede espressamente che il percettore sia il "beneficiario effettivo"; tuttavia l'amministrazione può contestare la qualificazione dichiarata invocando abusi (conduit), ma l'onere di provare la creazione artificiosa grava sull'amministrazione.
- Per dimostrare un abuso fiscale/conduit l'amministrazione deve fornire elementi oggettivi e un elemento soggettivo di volontà di ottenere un vantaggio fiscale: la mera assenza di dipendenti, una struttura limitata o il fatto che la società detenga solo partecipazioni non sono di per sé sufficienti.
- Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (es. esame della documentazione bancaria, bilanci e certificati di residenza) hanno ampia rilevanza in Cassazione e difficilmente sono censurabili se adeguatamente motivate; pertanto il contribuente dovrebbe documentare il ricevimento dei dividendi e la posizione fiscale estera in modo organico.
- In contenziosi similari, l'amministrazione che contesta il rimborso dovrebbe produrre elementi concreti e specifici (certificazioni estere contrarie, evidenze su mancata tassazione o su artificiosità dell'operazione) per superare la presunzione di legittimità della documentazione prodotta dal contribuente.
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