Sentenza del 25/03/2016 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Doppia imposizione - Disapplicabilità dell'art. 27, comma 3, DPR 600/73.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società francese aveva percepito dividendi da Mediobanca per euro 22.627.586,12, sui quali era stata applicata una ritenuta italiana del 15%, pari a euro 3.993.103,43, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DPR 600/1973 e della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. La società ha sostenuto che il regime italiano determinava una discriminazione rispetto alle società residenti, soggette a un prelievo complessivo inferiore, e che la ritenuta non era stata recuperata in Francia perché l'esercizio 2008 si era chiuso in perdita e non risultava alcuna imposta francese da cui detrarla. L'Ufficio ha contestato il diritto al rimborso, sostenendo anche che la società non avesse adeguatamente provato l'impossibilità di recuperare il prelievo in Francia.
La decisione
La CTR, quale giudice di rinvio, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato il diritto della società al rimborso di euro 3.993.103,43. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza di primo grado e ha applicato i principi della Corte di Giustizia UE nella causa C-540/07, secondo cui la disciplina convenzionale elimina la discriminazione solo se consente effettivamente di detrarre nello Stato di residenza la ritenuta italiana. Poiché la società ha dimostrato, mediante certificazioni fiscali, dichiarazioni dei redditi, attestazioni della società di revisione e parere legale, di non aver potuto utilizzare né riportare né ottenere in Francia il credito relativo alla ritenuta italiana, la normativa interna è stata disapplicata nella parte incompatibile con il diritto dell'Unione. Le spese, comprese quelle del giudizio di Cassazione, sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 27, comma 3, DPR 600/1973
La norma prevedeva l'applicazione della ritenuta italiana sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.
La CTR ha disapplicato la norma, nella sua applicazione allora vigente, perché produceva un trattamento deteriore per le società non residenti quando la ritenuta italiana non poteva essere recuperata nello Stato di residenza.
Art. 10, paragrafo 2, lettera b), Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989
La disposizione convenzionale disciplinava il trattamento dei dividendi e la ritenuta applicabile nello Stato della fonte.
La Convenzione può eliminare la discriminazione soltanto se consente concretamente alla società francese di detrarre nello Stato di residenza la ritenuta pagata in Italia. Se tale recupero è impossibile, la Convenzione non è sufficiente a neutralizzare la disparità.
Art. 56 del Trattato CE
La normativa nazionale non può determinare restrizioni discriminatorie alla libera circolazione dei capitali.
Il diverso trattamento fiscale dei dividendi distribuiti a società residenti e non residenti è incompatibile con la libera circolazione dei capitali quando la società non residente non può recuperare effettivamente la ritenuta subita.
Sentenza Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, causa C-540/07
Solo nell'ipotesi in cui l'imposta trattenuta alla fonte possa essere detratta dall'imposta dovuta nell'altro Stato membro, per un ammontare pari alla differenza di trattamento, la differenza tra dividendi distribuiti a società non residenti e dividendi distribuiti a società residenti scompare totalmente.
La neutralizzazione della doppia imposizione deve essere effettiva e non meramente teorica. Se nello Stato di residenza non vi è sufficiente imposta da cui scomputare la ritenuta, il soggetto non residente subisce una discriminazione e può ottenere il rimborso.
Art. 63 del D.Lgs. 546/1992
Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio.
La società ha riassunto il giudizio dopo la cassazione della precedente pronuncia d'inammissibilità, consentendo alla CTR di esaminare il merito dell'appello.
Art. 36 del D.Lgs. 546/1992
Riguarda i requisiti della motivazione della sentenza tributaria.
La CTR ha escluso il vizio di motivazione perché la sentenza di primo grado indicava chiaramente il percorso logico-giuridico e le ragioni, fondate sulla giurisprudenza europea, della disapplicazione della norma interna.
Massime di principio
- Una ritenuta applicata a un soggetto non residente può risultare incompatibile con il diritto dell'Unione quando il carico fiscale effettivo è maggiore rispetto a quello gravante su un soggetto residente.
- Il fatto che una Convenzione contro le doppie imposizioni preveda in astratto un credito d'imposta non è sufficiente: occorre verificare se il credito sia concretamente utilizzabile nello Stato di residenza.
- L'impossibilità di recuperare la ritenuta deve essere provata con documentazione attendibile, come certificazioni dell'autorità fiscale estera, dichiarazioni dei redditi, attestazioni di revisori o consulenti e documenti sulla situazione fiscale della società.
- Se nello Stato di residenza la società non ha imposta sufficiente, o non ha imposta dovuta per effetto di perdite fiscali, e il credito non è rimborsabile né riportabile, la doppia imposizione può rimanere effettiva e giustificare il rimborso in Italia.
- La sentenza non stabilisce che ogni società non residente abbia automaticamente diritto al rimborso: il diritto dipende dalla prova concreta che la ritenuta non sia stata e non possa essere recuperata nello Stato di residenza.
- La disapplicazione della norma interna opera solo nella misura necessaria a evitare il trattamento discriminatorio e deve essere valutata alla luce della disciplina vigente e della documentazione prodotta nel singolo caso.
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