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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11448/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva deciso in relazione a fatti di piccolo spaccio di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sia per il mancato riconoscimento della continuazione sia per il mancato esame della richiesta di sospensione condizionale della pena formulata in appello. Quanto alla continuazione, ha sostenuto che il solo dato del decorso di circa un anno e mezzo tra i fatti e il fatto che gli episodi si fossero verificati in province diverse non bastassero a escludere l'unicità del disegno criminoso, anche perché i luoghi erano vicini. Quanto alla sospensione condizionale, ha lamentato l'omessa pronuncia della Corte territoriale e ha sostenuto che il beneficio avrebbe potuto comunque essere concesso ai sensi dell'art. 164 c.p., considerando la pena complessiva anche alla luce dell'eventuale continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla continuazione riproponessero questioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, senza evidenziare reali vizi logico-giuridici della motivazione. Ha inoltre osservato che, pur a fronte dell'omessa motivazione sul punto, la sospensione condizionale non sarebbe comunque stata concedibile perché l'imputato ne aveva già fruito più volte e l'art. 164, comma 2, n. 1, c.p. ne esclude la concessione in presenza di precedenti condanne a pena detentiva per delitto, sicché il diniego non richiedeva specifica motivazione. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    Richiamato dalla difesa come limite di pena rilevante ai fini della concedibilità della sospensione condizionale.

  • art. 164 c.p.

    comma secondo, n. 1; u.c.

    La Corte afferma che il beneficio non è concedibile in presenza delle condizioni ostative previste dalla norma e che, quando l'inconcedibilità è oggettiva, non sussiste un obbligo di motivare il diniego; l'eventuale applicabilità dell'ultimo comma non impone comunque una motivazione espressa del mancato riconoscimento.

  • art. 163 c.p.

    Norma evocata per il limite massimo di pena entro cui la sospensione condizionale può operare.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifiche criticità della motivazione impugnata, è inammissibile.
  • La valutazione circa l'unicità del disegno criminoso ai fini del reato continuato è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica, coerente e priva di vizi giuridici.
  • Ai fini dell'esclusione della continuazione possono assumere rilievo il significativo intervallo temporale tra i fatti e il mutamento del contesto operativo, elementi che, valutati complessivamente, possono escludere la preesistenza di un iniziale programma criminoso.
  • La mera condizione di vita irregolare o la scelta di trarre sostentamento da attività illecite non integra di per sé un unico disegno criminoso, ma descrive una programmazione di vita incompatibile con l'istituto della continuazione.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena non necessita di autonoma motivazione quando il beneficio sia legalmente non concedibile per la presenza di cause ostative previste dall'art. 164 c.p.
  • L'omissione di motivazione sul beneficio della sospensione condizionale non determina annullamento se dagli atti risulta comunque l'oggettiva non concedibilità del beneficio.
  • In sede di legittimità la Corte di cassazione non rivaluta il merito né sceglie la ricostruzione fattuale ritenuta migliore, ma verifica solo la plausibilità giuridica e logica della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieStupefacentiImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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