Sentenza n. 1172/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione dell’ex Cartiera Ripanti, approvazione del progetto esecutivo e successivo affidamento dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del 16 dicembre 2021 con cui il Comune affidò a un altro professionista l’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per completare le opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano di Recupero dell’ex Cartiera Ripanti; la deliberazione di Giunta n. 279 del 15 ottobre 2024, che approvò il progetto esecutivo; e, con motivi aggiunti, gli atti di affidamento dei lavori alla società Centrostrade. Ha sostenuto che il nuovo incarico non fosse necessario perché esisteva già un proprio progetto di completamento, oppure che l’incarico spettasse a lui quale precedente progettista, deducendo anche la violazione della continuità progettuale. Ha inoltre denunciato l’utilizzo abusivo di propri elaborati e soluzioni progettuali, prospettando plagio e lesione del diritto d’autore. Le doglianze investivano anche la vicenda del precedente soggetto attuatore, fallito nel 2014, e gli atti con cui il Comune aveva gestito il mancato completamento delle opere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibili, inammissibili e comunque infondate le impugnazioni. Ha ritenuto irricevibili le censure dirette a riaprire la vicenda del rapporto tra Comune e società attuatrice, ormai definita da atti risalenti, rilevando inoltre che il ricorrente non aveva dimostrato di poter agire per la società o per la curatela. Ha dichiarato tardiva l’impugnazione dell’affidamento del 2021: l’atto era stato pubblicato all’albo pretorio e il ricorrente ne aveva comunque conoscenza almeno dal luglio 2022; le sue contestazioni riguardavano già allora la scelta di affidare l’incarico a un altro progettista, e l’accesso agli elaborati nel 2025 non consentiva di recuperare il termine. L’impugnazione della delibera del 2024 era invece tempestiva limitatamente alle contestazioni sul contenuto del progetto, ma su tali doglianze il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione, perché la denuncia di plagio e violazione del diritto d’autore attiene a una posizione di diritto soggettivo. Nel merito, per completezza, il TAR ha rilevato la necessità di un progetto aggiornato: le opere erano rimaste incompiute, occorreva ricostruire lo stato dei lavori e adeguare la progettazione e i relativi documenti alla situazione dei luoghi e alla disciplina vigente. Ha quindi escluso la violazione della continuità progettuale, anche perché il ricorrente aveva operato quale tecnico del soggetto privato attuatore, non quale progettista incaricato dal Comune. I motivi aggiunti contro l’affidamento dei lavori sono stati ritenuti irricevibili, inammissibili e comunque infondati in quanto riproponevano le doglianze già esaminate. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
al difensore del ricorrente, nella discussione in pubblica udienza a norma dell’art. 73, comma 3, del c.p.a.
Il Collegio ha segnalato in udienza la questione rilevata d’ufficio relativa al difetto di giurisdizione.
art. 1 d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
Il termine bimestrale di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e successive modifiche, non ha natura perentoria ma sollecitatoria, la cui violazione può essere valutata fini della responsabilità RUP.
Il termine bimestrale previsto dalla norma è sollecitatorio e non perentorio; la sua violazione può rilevare sul piano della responsabilità del RUP.
art. 23 d.lgs. 50/2016
Quanto osservato nel precedente paragrafo 3.1 rende infondata anche la pretesa violazione del principio di continuità progettuale ex art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, fermi restando gli ulteriori e condivisibili profili di infondatezza dedotti dalla difesa del Comune di Jesi attraverso i propri scritti difensivi, tra cui la circostanza che il ricorrente non fosse il tecnico di fiducia incaricato dall’amministrazione per elaborare il progetto originario, ma il tecnico di fiducia del soggetto privato che aveva assunto l’onere (poi rimasto parzialmente inadempiuto) di eseguire i lavori di urbanizzazione (Soc. CHARTA).
La pretesa alla continuità progettuale non fonda l’illegittimità dell’incarico a un nuovo progettista quando è necessario aggiornare la progettazione e il precedente professionista era stato incaricato dal soggetto privato attuatore, non dall’amministrazione.
Massime di principio
- La contestazione di un affidamento professionale deve essere proposta tempestivamente quando il ricorrente conosce la scelta dell’amministrazione e la lesione che ne deriva; l’accesso successivo agli elaborati progettuali non riapre il termine per contestare l’affidamento in sé, ma può rilevare per impugnare i contenuti progettuali conosciuti solo in seguito.
- La denuncia di plagio o di violazione del diritto d’autore relativa all’utilizzo di elaborati progettuali attiene a una posizione di diritto soggettivo e, per tale profilo, esula dalla giurisdizione amministrativa in materia di progettazione di opere pubbliche.
- Il completamento di opere di urbanizzazione rimaste incompiute può richiedere un nuovo progetto o l’aggiornamento di quello preesistente, per accertare le opere eseguite e quelle mancanti, considerare l’evoluzione dello stato dei luoghi e predisporre la documentazione necessaria all’affidamento dei lavori secondo la disciplina vigente.
- Il termine bimestrale previsto dall’art. 1 del d.l. 76/2020 ha natura sollecitatoria e non perentoria; la sua violazione può rilevare ai fini della responsabilità del RUP.
- Il principio di continuità progettuale non comporta che l’amministrazione debba affidare il progetto di completamento al professionista incaricato dal soggetto privato attuatore, anziché al tecnico scelto dall’amministrazione.
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