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Sentenza

Sentenza del 27/01/2020 n. 489 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Silenzio rifiuto - richiesta rimborso - diritto al rimborso anche per il sostituito - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rimborso di ritenute operate sul reddito da lavoro dipendente. Di fronte al mancato riscontro (silenzio) dell'amministrazione/sostituto, è stato proposto ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. La questione principale era se il diritto al rimborso potesse essere esercitato direttamente dal sostituito (il lavoratore) oltre che dal sostituto d'imposta.

La decisione

Il giudice ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso anche in capo al sostituito, qualificando il comportamento omissivo dell'amministrazione come silenzio-rifiuto e dunque ammissibile a impugnazione. Si è richiamata la modifica normativa intervenuta (centro dell'interpretazione) che riconosce la possibilità per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per gli equiparati di proporre istanza di rimborso delle ritenute subite. Il ricorso è stato accolto e sono state riconosciute al ricorrente le ragioni per ottenere il rimborso o per proseguire con gli ulteriori rimedi giudiziari necessari per ottenerlo.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    La norma, così come modificata dal 2017, è interpretata nel senso che il diritto al rimborso delle ritenute può essere esercitato non solo dal sostituto d'imposta ma anche dal sostituito (titolare di redditi di lavoro dipendente), nonché dai titolari di redditi equiparati e assimilati, relativamente alle ritenute subite.

Massime di principio

  • Il titolare del reddito di lavoro dipendente (sostituito) può avanzare direttamente richiesta di rimborso delle ritenute subite; non è requisito esclusivo la promozione dell'azione da parte del sostituto d'imposta.
  • Il mancato riscontro dell'amministrazione entro i termini previsti può essere qualificato come silenzio-rifiuto e, da ciò, consegue la possibilità per il privato di impugnare e ottenere tutela giudiziaria.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare con precisione le ritenute subite (buste paga, certificazioni, attestazioni del sostituto) perché il giudice valuta il diritto al rimborso sulla base della prova della materialità delle ritenute e del loro effettivo versamento.
  • Occorre prestare attenzione a eventuali rischi di duplicazione del rimborso (richieste sia del sostituto che del sostituito); l'amministrazione deve evitare doppie erogazioni e può chiedere chiarimenti/documenti per stabilire la titolarità del diritto al rimborso.
  • Prima di adire il giudice conviene esperire i rimedi amministrativi previsti (istanza formale di rimborso) e rispettare termini e modalità, perché solo il silenzio-rifiuto o il rigetto espresso danno titolo al ricorso giurisdizionale.

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