Risoluzione n. 55 del 29/05/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte per affrancamenti plurimi del medesimo avviamento possono essere trasformate in credito d’imposta ai sensi dell’art. 2, commi 55-58, del D.L. n. 225/2010. Le DTA iscritte ex novo dal 1° gennaio 2013 non rientrano tra quelle trasformabili; invece, quelle riferite ad affrancamenti plurimi già realizzati al 31 dicembre 2012 e rilevate fino a tale data restano trasformabili. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di verificare eventuali profili elusivi ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Credito d’imposta da trasformazione di DTA su affrancamenti plurimi di avviamento
Credito d’imposta da trasformazione di DTA su affrancamenti plurimi di avviamento
La risoluzione fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio in relazione ad affrancamenti plurimi del medesimo avviamento. In particolare, definisce quando tali DTA possano essere trasformate in crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010 prevede che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, siano trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.
La norma è presentata come misura volta a rispondere al divario esistente, nei bilanci degli operatori italiani, tra l’incidenza delle imposte anticipate e quella degli operatori europei, divario collegato a regimi fiscali meno favorevoli e, in particolare, all’impossibilità di dedurre integralmente talune rettifiche su crediti nell’anno di formazione. Tale situazione genera DTA e incide negativamente sulla dotazione patrimoniale regolamentare delle banche, poiché le DTA, non essendo nella piena disponibilità dell’intermediario, devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza secondo Basilea 3.
Chiarimenti della Banca d’Italia sugli affrancamenti plurimi
La risoluzione richiama la comunicazione della Banca d’Italia dell’8 maggio 2013, nella quale si osserva che il conseguimento di incrementi immediati di Core Tier 1 tramite DTA connesse ad affrancamenti plurimi del medesimo avviamento non era l’obiettivo del D.L. n. 225/2010 e non risultava coerente con i principi della riforma del capitale di Basilea 3.
Secondo tale orientamento, la quota di DTA determinata da un singolo intermediario o da un medesimo gruppo su uno stesso avviamento deve essere dedotta dal Core Tier 1 limitatamente alla parte riferibile alle DTA successive a quella iniziale. Inoltre, le DTA iscritte ex novo a decorrere dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2013, e relative agli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento, vanno dedotte ab origine dal patrimonio di vigilanza.
DTA iscritte dal 1° gennaio 2013
In applicazione di tale quadro, la risoluzione afferma che le DTA relative ad affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento, iscritte ex novo in bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2013, non rientrano tra le DTA trasformabili in crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010.
DTA riferite ad affrancamenti plurimi già esistenti al 31 dicembre 2012
Per le DTA multiple connesse con affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento e iscritte in bilancio sino all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012, la Banca d’Italia non ha imposto la deduzione immediata dal patrimonio di vigilanza, ma ha previsto una graduale sterilizzazione degli effetti positivi sul Core Tier 1 nell’arco di 5 anni.
Su questa base, la risoluzione conclude che le DTA riferite ad affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento, connesse con operazioni già realizzate al 31 dicembre 2012 e rilevate sino all’esercizio chiuso o in corso a tale data, rientrano tra quelle trasformabili in credito d’imposta ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010.
Profili antielusivi e poteri di controllo
Resta comunque impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, di verificare se eventuali affrancamenti plurimi ad aliquota ridotta del medesimo avviamento, con abbattimento del carico fiscale ad aliquota ordinaria delle società coinvolte e successivo utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo fondato su più operazioni straordinarie prive di valide ragioni economiche.
Indicazioni finali di vigilanza
La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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