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Risoluzione

Risoluzione n. 52 del 26/05/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce, in tema di scissione parziale non proporzionale, come ripartire il costo fiscale originario della partecipazione nella società scissa tra le partecipazioni assegnate alle beneficiarie e l’eventuale partecipazione residua. L’Agenzia afferma che il criterio corretto è quello della ripartizione in base ai valori effettivi attribuiti ai fini del rapporto di cambio, superando l’impostazione contabile della circolare n. 98/E del 2000 anche per le scissioni proporzionali.

Concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa

Concambio delle partecipazioni nella scissione e ripartizione del costo fiscale

La risoluzione affronta il trattamento fiscale del concambio delle partecipazioni in una scissione parziale non proporzionale, ai sensi dell’art. 173, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986. Il tema centrale è la corretta imputazione del costo fiscale originario della partecipazione nella società scissa tra le partecipazioni ricevute nelle società beneficiarie e l’eventuale quota residua rimasta nella scissa.

Contesto fattuale dell’operazione

La società istante ALFA S.S. deteneva il 2,33% di BETA S.P.A., holding partecipata anche da altre società semplici riconducibili a diversi nuclei familiari. A seguito di una divergenza di obiettivi strategici, i soci hanno deliberato una scissione parziale non proporzionale di BETA, con assegnazione delle partecipazioni in tre beneficiarie: ETA S.R.L., TETA S.R.L. e IOTA S.R.L.

L’operazione è stata strutturata in modo tale che:

  • le partecipazioni di ETA siano state assegnate in via non proporzionale solo ad ALFA e DELTA, appartenenti al medesimo nucleo familiare;
  • le partecipazioni di TETA siano state assegnate in via non proporzionale a GAMMA;
  • le partecipazioni di IOTA siano state assegnate proporzionalmente a tutti i soci della scissa.

Per compensare il riparto non proporzionale delle beneficiarie, le partecipazioni originarie nella scissa sono state riassegnate tra i soci: la partecipazione di ALFA, DELTA e GAMMA in BETA è stata ridotta, mentre quella di ZETA è stata incrementata. La determinazione del rapporto di cambio è avvenuta sulla base del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto in capo alla scissa, senza relazione degli esperti ex art. 2506-ter, comma 4, c.c., per accordo tra i soci.

Posizione dell’istante

ALFA chiede come debba essere ripartito il costo fiscale originario della partecipazione in BETA tra:

  • la nuova partecipazione in ETA;
  • la nuova partecipazione in IOTA;
  • la partecipazione residua in BETA, poi ceduta nel 2012 con generazione di una minusvalenza fiscalmente indeducibile.

Secondo l’istante, la ripartizione dovrebbe avvenire in base al valore effettivo del patrimonio netto della scissa e delle beneficiarie considerato ai fini del concambio, tenendo conto del riparto non proporzionale. La società contesta l’applicazione meccanica del criterio della circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, ritenuto riferito alle sole scissioni proporzionali e non adatto a garantire la neutralità fiscale nei casi di riparto non proporzionale.

Criterio proposto dall’istante

L’istante sostiene che il valore fiscale complessivo della partecipazione originaria debba essere distribuito:

  • in proporzione ai valori effettivi del patrimonio netto attribuiti alle singole società partecipanti alla scissione;
  • tenendo conto di come il riparto non proporzionale abbia inciso, indirettamente, sulla ripartizione tra i singoli soci.

La società ritiene che il criterio corretto debba rispettare tre principi:

  • il costo fiscale complessivo attribuito a ciascun socio dopo la scissione deve coincidere con il costo fiscale della partecipazione originaria ante scissione;
  • la ripartizione tra le nuove partecipazioni deve rispecchiare i valori effettivi delle partecipazioni medesime;
  • a parità di partecipazione originaria e di percentuale assegnata in una beneficiaria, i soci devono ricevere identico valore fiscale.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama il principio di neutralità fiscale sancito dall’art. 173, comma 3, del TUIR: il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della scissa, salvo conguagli e altre specifiche disposizioni richiamate dalla norma.

La norma, tuttavia, non indica espressamente il criterio di ripartizione del costo fiscale originario tra le partecipazioni ricevute nelle beneficiarie e l’eventuale quota residua della scissa. L’Agenzia valorizza allora la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 543/1992, secondo cui il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originaria si trasferisce sull’insieme delle partecipazioni ricevute in cambio e sulla eventuale quota residua, ripartendosi tra esse in proporzione ai valori attribuibili ai fini del rapporto di cambio.

Nel caso concreto, poiché il rapporto di cambio è stato determinato sul valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto in capo alla scissa, il costo fiscale deve essere ripartito in coerenza con tale valore effettivo e con la sua riflessione sulle partecipazioni assegnate a ciascun socio.

Criterio affermato nella risoluzione

Per ciascun socio, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originaria deve seguire la proporzione tra:

  • il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna beneficiaria;
  • il valore effettivo dell’eventuale partecipazione residua nella scissa;
  • il valore effettivo complessivo di tali partecipazioni, che coincide con il valore della partecipazione detenuta prima della scissione, salvo concambio sperequato.

Viene fornito un esempio applicativo: se un socio possiede una partecipazione dal valore economico 100 e, a seguito di scissione parziale non proporzionale, riceve una partecipazione in beneficiaria dal valore 80 e mantiene una partecipazione residua nella scissa dal valore 20, il valore fiscale originario va imputato per l’80% alla beneficiaria e per il 20% alla partecipazione residua.

Superamento della circolare n. 98/E del 2000

La risoluzione afferma espressamente che il criterio basato sui valori effettivi si applica anche alle scissioni proporzionali, con conseguente superamento delle istruzioni della circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, par. 7.2.3, che faceva riferimento alla ripartizione secondo il valore netto contabile del patrimonio trasferito e di quello eventualmente rimasto nella scissa.

Limiti del parere e osservazioni finali

L’Agenzia precisa che il parere non riguarda la correttezza delle valutazioni contabili e fiscali effettuate nell’operazione, che potranno essere verificate in sede accertativa. Osserva inoltre che l’operazione descritta sembra realizzare, in sostanza, un’assegnazione delle partecipazioni detenute nelle beneficiarie ai soci della scissa, senza consentire nell’immediato una vera separazione dei destini economici dei soci.

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