Risoluzione n. 51 del 21/05/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce sette codici tributo per pagare con modello F24 l'imposta immobiliare semplice (IMIS) dovuta nei comuni della Provincia autonoma di Trento, definendo anche le modalità di compilazione della sezione "IMU e altri tributi locali" e la decorrenza dal 1° giugno 2015.
Istituzione dei codici tributo F24 per il versamento dell'IMIS della Provincia Autonoma di Trento
Istituzione dei codici tributo per l’IMIS
La risoluzione dispone l’istituzione dei codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) prevista dall’articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14. L’intervento serve a rendere operativo il pagamento dell’imposta per i comuni della Provincia che hanno aderito alla convenzione con l’Agenzia delle entrate.
Quadro normativo e presupposti
L’IMIS è stata istituita a decorrere dall’anno 2015 dalla legge provinciale n. 14/2014 ed è applicata obbligatoriamente nei comuni della Provincia autonoma di Trento. L’articolo 9, comma 4, della legge stabilisce che il versamento avvenga con le modalità dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, demandando a una apposita convenzione la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate e comuni per gli adempimenti connessi.
È richiamata la convenzione del 19 maggio 2015, stipulata tra Agenzia delle entrate e Provincia Autonoma di Trento, in nome e per conto dei comuni che hanno rilasciato specifica delega, con la quale è stato regolato il servizio di riscossione mediante modello F24. L’utilizzo del modello F24 è subordinato all’adesione di ciascun Comune alla convenzione prevista dall’articolo 9, comma 4, della legge provinciale.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento dell’IMIS tramite F24 vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 3990: “IMIS - Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”
- 3991: “IMIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”
- 3992: “IMIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”
- 3993: “IMIS - Imposta immobiliare semplice per aree edificabili - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”
- 3994: “IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”
- 3995: “IMIS - Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”
- 3996: “IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014”
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere indicati nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
Devono inoltre essere osservate le seguenti indicazioni:
- nello spazio “codice ente/codice comune” va riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella dei Comuni convenzionati pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, quando la Provincia comunica all’Agenzia l’adesione del Comune alla convenzione;
- nello spazio “Ravv.” va barrata la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Acc.” va barrata la casella se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo” va barrata la casella se il pagamento si riferisce al saldo; se il versamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, vanno barrate entrambe le caselle;
- nello spazio “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili, con massimo 3 cifre;
- nello spazio “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento; se è barrato lo spazio “Ravv.”, va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Decorrenza
La risoluzione precisa che l’efficacia operativa delle disposizioni decorre dal 1° giugno 2015.
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