Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17775/2020 del 26/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo per la presunta irragionevole durata del processo (cd. "equa su equa") relativo a un precedente giudizio di equa riparazione avviato nell'aprile 2010 e svolto davanti alla Corte d'Appello di Perugia, alla Corte di Cassazione e, in fase esecutiva, al Tribunale di Roma. Il ricorrente censurava la Corte d'Appello di Firenze per avere escluso dal calcolo indennizzabile i periodi intercorrenti tra la conclusione del giudizio di cognizione e l'avvio dell'esecuzione, sostenendo che l'indennizzo dovesse coprire l'intera durata unitaria del procedimento (inclusi i tempi tra sentenza di merito e provvedimento di esecuzione). Inoltre deduceva violazione dell'art.2 della Legge n.89/2001 e impugnava la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale ritenendo la censura infondata. Ha applicato i principi delle Sezioni Unite secondo cui il procedimento di "equa su equa" va considerato unitariamente (cognizione + esecuzione) con una durata massima ragionevole di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni, ma ai fini del calcolo si considerano solo i tempi effettivamente caratterizzati da attività giurisdizionale. Pertanto non sono computati i periodi meramente intercorrenti tra la sentenza di cognizione e l'inizio dell'esecuzione (ad es. tempo tra notificazione di atto di precetto e pignoramento). Nel caso concreto la durata complessiva delle fasi di cognizione ed esecuzione è risultata di 2 anni, 4 mesi e 21 giorni, inferiore al limite, e quindi è stata esclusa la misura dell'indennizzo. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti. Inoltre la Corte ha ritenuto non dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 modificato dalla L. n.228/2012, trattandosi di giudizio di equa riparazione.

Norme richiamate

  • Legge n.89/2001

    Fonda il diritto all'equo indennizzo per durata irragionevole; la Corte ha applicato il principio che, nella fattispecie "equa su equa", la durata va valutata unitariamente ma computando solo i periodi di effettiva attività giurisdizionale

  • Legge n.69/2001

    Consente l'opposizione (strumento processuale utilizzato dal ricorrente) che la Corte di Appello ha comunque rigettato nel merito

  • Codice di procedura civile

    Norme sulle spese di lite; la Corte ha riaffermato il carattere discrezionale della compensazione delle spese, sindacabile limitatamente nei casi previsti dalla legge, rendendo inammissibile il motivo di cassazione avverso tale decisione discrezionale

  • D.P.R. n.115/2002 (Testo Unico) - contributo unificato

    art.13, comma 1-quater (introdotto dall'art.1, comma 17, L. n.228/2012)

    Non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo per il ricorrente in questo giudizio di equa riparazione

  • Cass. SS.UU., Sentenza n.6312/2014

    Ha affermato il principio dell'unitarietà del procedimento cognitivo ed esecutivo nella valutazione della durata; la Corte di legittimità si è richiamata a tale principio integrandolo con precisazioni successive

  • Cass. SS.UU., Sentenza n.9142/2016

    In precedenza richiedeva che la parte si attivasse tempestivamente (entro sei mesi) dopo la conclusione del giudizio di cognizione; tale requisito è stato superato dalle successive Sezioni Unite e quindi non è più condizione per la valutazione unitaria

  • Cass. SS.UU., Sentenza n.19885 (23/07/2009 citata)

    Richiamata in relazione alla prassi sulla compensazione delle spese nel giudizio di legittimità, a supporto della decisione di compensare integralmente le spese tra le parti

Massime di principio

  • Nei casi "equa su equa" (equo indennizzo relativo a un precedente giudizio di equa riparazione) il procedimento di cognizione e quello di esecuzione si considerano unitariamente ai fini del calcolo della durata.
  • Per la misura dell'indennizzo si considera la durata massima ragionevole fissata dalla giurisprudenza di legittimità (nella fattispecie richiamata: 2 anni, 6 mesi e 5 giorni).
  • Ai fini dell'indennizzo nazionale si computano soltanto i periodi in cui si è svolta effettiva attività giurisdizionale; i tempi morti tra la sentenza di merito e l'avvio dell'esecuzione non sono automaticamente indennizzabili e possono, se del caso, essere rimessi all'esame della Corte EDU.
  • La richiesta di compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice; in mancanza di soccombenza reciproca la decisione di compensazione non è facilmente sindacabile in Cassazione.
  • La pretesa necessità di attivazione entro sei mesi dalla conclusione del giudizio di cognizione (perché il processo sia considerato unitario) è stata superata dalle Sezioni Unite: non costituisce più condizione tassativa per il calcolo unitario.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare le fasi effettivamente caratterizzate da attività giurisdizionale e verificare il superamento del termine massimo ragionevole per sperare in una liquidazione dell'indennizzo in sede nazionale; altrimenti la tutela residua può essere cercata in sede europea.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.