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Sentenza

Sentenza n. 2647/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di validazione dell’aggiornamento del PEF 2024-2025 per l’ambito tariffario del Comune di Contessa Entellina, inclusi la nota di riscontro della SRR dell’8 novembre 2024, la nota di validazione dell’11 luglio 2024 e gli atti comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente territoriale competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, gestore del servizio rifiuti in forza di contratti normativi e attuativi relativi ai lotti 3 e 5, ha chiesto l’annullamento degli atti con cui la SRR Palermo Provincia Ovest aveva validato l’aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di Contessa Entellina, nonché degli atti comunali tariffari e degli atti connessi. Ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990, dei principi di giusto procedimento, correttezza, buon andamento e trasparenza e della terzietà dell’ente territorialmente competente; violazione degli artt. 4 e 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e dell’art. 28 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 389/2023; nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, travisamento, carenze istruttorie e motivazionali, disparità di trattamento e sviamento. La società contestava, in particolare, la conclusione secondo cui, per un affidamento iniziato nel 2024, il PEF dovesse tradurre in termini regolatori l’esito della gara, senza discostarsi dal corrispettivo offerto. La SRR ha eccepito l’inammissibilità per impugnazione di atti endoprocedimentali e, in subordine, l’infondatezza nel merito. La ricorrente ha preso atto dell’orientamento giurisprudenziale sull’inammissibilità, insistendo in subordine per il merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che il procedimento di aggiornamento biennale del PEF delineato dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021 si articoli in una fase di validazione dell’ente territorialmente competente e in una successiva fase di verifica della coerenza regolatoria e approvazione definitiva da parte di ARERA. Poiché il provvedimento di approvazione di ARERA non risultava ancora adottato né impugnato, la validazione della SRR aveva natura endoprocedimentale e provvisoria, non era immediatamente lesiva e non poteva essere autonomamente impugnata. Il Collegio ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato e della giurisprudenza di primo grado secondo cui il controllo di ARERA è sostanziale, non meramente formale, e investe anche la correttezza della verifica dell’equilibrio gestionale svolta dall’ente d’ambito. Ha quindi accolto l’eccezione di inammissibilità e non deciso le censure procedimentali e sostanziali. Spese compensate per l’esito in rito e la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 8 deliberazione ARERA n. 363/2021

    l’art. 8, Del. n. 363/2021 di ARERA, disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito (nel caso di specie, la SSR resistente) che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la “coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie dell’Ente di governo;

    L’aggiornamento biennale del PEF si sviluppa in due fasi: la validazione preliminare dell’ente di governo d’ambito e la successiva verifica sostanziale di coerenza regolatoria e approvazione da parte di ARERA. Finché quest’ultima fase non si conclude, l’atto di validazione resta provvisorio ed endoprocedimentale, salvo specifiche peculiarità che rendano autonomamente lesiva la questione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di aggiornamento biennale del PEF regolato dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, la validazione dell’ente territorialmente competente precede la verifica della coerenza regolatoria e l’approvazione definitiva di ARERA; in assenza dell’approvazione di ARERA, la validazione è di regola un atto endoprocedimentale e provvisorio, non immediatamente lesivo né autonomamente impugnabile.
  • La verifica e l’approvazione del PEF da parte di ARERA hanno natura sostanziale e non meramente formale, poiché riguardano la coerenza regolatoria complessiva degli atti, dei dati e della documentazione e possono investire anche la correttezza della verifica dell’equilibrio gestionale effettuata dall’ente di governo d’ambito.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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