Risposta n. 142 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che il patto di sospensione non impedisca l'accesso al regime: dichiara di non essere stato residente fiscalmente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti, di trasferire la residenza dal 2026, di possedere i requisiti di elevata qualificazione e di voler svolgere l'attività prevalentemente in Italia.
Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – periodo minimo di residenza all'estero in caso di patto di sospensione del rapporto di lavoro – articolo 5 del d.lgs. 27/12/2023, n. 209
Il quesito
L'Istante chiede se possa applicare il regime per lavoratori impatriati e, in particolare, se il patto di sospensione del rapporto di lavoro sottoscritto con il datore italiano sia ostativo all'accesso al regime (considerando i precedenti periodi di lavoro all'estero, il trasferimento della residenza fiscale dal 1/1/2026 e il progetto di lavorare in Italia per la Società Gamma).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che il patto di sospensione non sia di per sé ostativo. Il regime si applica se sussistono i requisiti normativi: non residenza in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti, impegno a risiedere per il periodo minimo previsto e possesso dei requisiti di qualificazione. Tuttavia, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero aumenta a sei o sette anni se il lavoratore, al rientro, presta attività per lo stesso datore di lavoro o per un soggetto del medesimo gruppo; la verifica della sussistenza del rapporto di gruppo, della qualifica e della effettiva residenza fiscale sono accertamenti di fatto non decidibili in sede di interpello e rimangono riservati all'attività di controllo. Pertanto l'Istante potrà applicare il regime se, al momento del rientro, non sussiste coincidenza del datore di lavoro di prima e dopo il trasferimento (periodo minimo tre anni); in caso contrario valgono i termini maggiori (sei o sette anni).
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