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Interpello

Risposta n. 145 del 28/05/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che il trust sia un soggetto d'imposta autonomo: il disponente è indicato come "excluded person" e non può beneficiare dei beni, il trustee maltese dispone di ampi poteri discrezionali di gestione e distribuzione, l'Investment Adviser opera su mandato del trustee e il Protector ha poteri limitati e professionali

Articolo 37, comma 3, d.P.R. 29/9/1973 n.600 – qualificazione fiscale di un trust estero regolato da legge inglese e domiciliato fiscalmente a Malta

Il quesito

Se il trust istituito dal contribuente residente in Italia debba essere considerato soggetto passivo d'imposta autonomo e non interposto rispetto al disponente ai sensi dell'art. 37, comma 3

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate, assumendo la veridicità degli elementi forniti, ritiene che il trust possa essere considerato un autonomo soggetto d'imposta ai fini fiscali italiani in quanto sussiste reale spossessamento del disponente e poteri effettivi del trustee; resta comunque impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di controllo e verifica che possa condurre a diversa valutazione se emergano altri atti, fatti o elementi non dichiarati

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